Alla Camera dei Deputati e’ stato presentato il disegno di legge n. 4042/17 per il sistema di riscossione tramite ruolo: una proposta di legge che garantisce nuove tutele per i contribuenti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe cambiare.
Innanzitutto viene modificato il contenuto della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento. E’ previsto, infatti, l’inserimento di tutta una serie di dati informativi a pena di nullità (ad esempio la misura e modalità di calcolo degli interessi applicati). Viene stabilito, inoltre, che gli interessi al tasso legale annuo si applicano anche sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso.
No ad iscrizioni sotto i 129 euro, più rateizzazioni e dilazioni di pagamento
Non sarà più possibile per il concessionario iscrivere a ruolo debiti sotto i 129 euro. Allo stesso tempo il contribuente può chiedere la rateizzazione e proporre ricorso in commissione tributaria per far valere i propri diritti. Se il contribuente decade dalla precedente dilazione, egli dovrà pagare solo 1/3 delle rate scadute. Si tratta di un bel vantaggio per quest'ultimo.
Tutti gli atti successivi alla cartella di pagamento, cioè i preavvisi di fermo, le ipoteche o le intimazioni, devono contenere, a pena di nullità, l’indicazione analitica della data di notificazione degli atti corrisposti anteriormente. Per debiti che non superano i mille euro la comunicazione sulle varie iscrizioni a ruolo dovrà essere inviata esclusivamente con posta raccomandata.
Il contribuente non dovrà più pagare i costi del servizio di notificazione nel caso venga utilizzata la notifica via PEC.
Sospensione delle cartelle, altri limiti, e varie prescrizioni
Riguardo alla procedura di sospensione della riscossione si mira a ripristinare il termine di 90 giorni per l’accesso alla speciale procedura.
Un’altra novità riguarda la responsabilità diretta del concessionario che promuove un atto della procedura esecutiva in forza di una cartella di pagamento su cui è intervenuta la prescrizione.
Viene infatti previsto sia l’annullamento automatico delle somme iscritte a ruolo e sia un indennizzo a favore del contribuente.
In tal caso i termini di prescrizione decorrono dalla data di effettiva ricezione dell’atto da parte del contribuente. La legge fissa dei termini massimi entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata da quando l’obbligo di pagamento è maturato. Se il termine non è rispettato, non può essere avviato alcun pignoramento. Per rimanere sempre aggiornati su queste novità, premere il tasto segui in alto a sinistra.