Il 2018 si avvicina e migliaia di aspiranti docenti si apprestano a conseguire 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche. Senza questi crediti formativi, infatti, non sarà possibile per i neo laureati senza abilitazione e senza 36 mesi di servizio alle spalle, partecipare al nuovo percorso formativo. Infatti ricordiamo che il concorso che si terrà nella primavera del 2018 sarà completamente diverso da quelli precedenti, a cui potevano partecipare solamente gli abilitati, dopo aver affrontato il famoso Tfa. Ma come bisogna acquisire e presentare questi 24 Cfu?
A chiarirlo una nuova nota arrivata da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che specifica anche il limite dei costi. In particolare è stato specificato che i candidati dovranno presentare una certificazione unica atta all’assolvimento dell’acquisizione dei 24 CFU. Questo vuol dire che i candidati dovranno presentare un’unica certificazione che attesta il raggiungimento dei crediti formativi, rilasciata unicamente dall’Istituzione presso la quale sono stati conseguiti.
Le news sulla certificazione unica e sui costi
Nel caso siano state acquisite competenze attinenti alle discipline antropo-psico-pedagogiche, nel corso del curriculum precedente, queste dovranno essere comunque presentate e certificate in un documento unico.
Quest’ultimo deve essere rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha permesso il conseguimento di crediti formativi richiesti. Nella stessa nota del Miur è precisato che i crediti formativi acquisiti nei SAD/SSD indicati dal D.M. 616/2017 devono essere valutati ulteriormente. Infatti non sono considerati validi automaticamente per l’accesso al Fit.
La validità degli eventuali esami precedentemente sostenuti, utili al raggiungimento dei 24 CFU dipende, in particolar modo, dagli obiettivi specifici formativi e dal programma svolto per il conseguimento. Nella stessa nota, il Miur ha ribadito che per quanto riguarda i costi che i candidati dovranno affrontare per l’acquisizione dei CFU, c’è un limite che è stato già precedentemente precisato.
Difatti a tal proposito il Ministero ha rimandato ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del DM 616/2017, in cui era stato stabilito che il limite di costo relativamente alle attività formative è di 500 euro.