La Corte Ue ha emesso, proprio oggi, una sentenza che va ad incidere pesantemente sul tema, caro a tutti i Lavoratori, delle ferie annuali non godute. In pratica la Corte ha stabilito che il lavoratore ha diritto di cumulare le ferie annuali che, per diversi motivi, il datore di lavoro può non aver fatto godere al dipendente, anche riportandole, eventualmente, al nuovo anno. Vediamo quale caso concreto si è trovata a discutere la Corte e quali sono i presupposti di fatto e di diritto che l'hanno indotta a prendere tale decisione.

Il caso concreto discusso dalla Corte

I giudici europei si sono trovati di fronte al caso del Signor Conley King che per diverso tempo è stato un dipendente della Sash Window Workshop. In effetti, il rapporto di lavoro instaurato tra le parti era strutturato come contratto di lavoratore autonomo con retribuzione totalmente provvigionale. Il rapporto è andato avanti dal 1999 fino al momento della pensione nel 2012. Il lavoratore, in base al tipo di contratto di lavoro, non aveva mai goduto di ferie annuali retribuite.

Al momento di lasciare l'azienda, di conseguenza, il Signor King ha chiesto il ristoro delle ferie, sia di quelle godute ma mai retribuite che di quelle non godute. La società Sash Window Workshop ha respinto la richiesta del lavoratore che si è trovato costretto ad adire l'Employment Tribunal, il Tribunale del Lavoro inglese.

L'Employment Tribunal ha riconosciuto la natura di "lavoratore" del ricorrente e, quindi, secondo la normativa britannica ha ribadito il diritto dello stesso a vedersi riconosciuto il pagamento delle ferie. La società convenuta ha proposto appello presso la Court of Appeal of England and Wales. Questa ha deciso di rinviare la sentenza a dopo la pronuncia della Corte di Giustizia europea sulla corretta interpretazione della direttiva inglese sugli orari di lavoro.

Nello specifico la Corte inglese ha chiesto all'organismo giudicante europeo se, in base alla direttiva, un lavoratore debba prima godere delle ferie e poi del diritto alla loro retribuzione e se tale interpretazione sia conforme al diritto dell'Unione Europea.

La decisione della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia, nella sentenza sulla causa C-214/16 ha, innanzitutto, ribadito che il diritto del lavoratore alle ferie è chiaramente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Lo scopo è quello di consentire al lavoratore di godere di un periodo di tempo in cui possa riposarsi e ricostituire le energie necessarie ad affrontare un nuovo anno di lavoro.

C'è da dire, però, che un lavoratore autonomo, la cui retribuzione è totalmente provvigionale. e quindi aleatoria, non può essere in grado di godere di tutte le ferie riconosciute. Il lavoratore stesso potrebbe essere spinto dalla necessità a non richiedere il godimento delle ferie stesse. La Corte, poi specifica che qualunque tipo di azione od omissione da parte del Datore di lavoro volta ad ottenere un risultato del genere è contraria al diritto alle ferie annuali.

Inoltre, viene ricordato che gli Stati membri dell'Unione sono tenuti a garantire il rispetto del diritto alle ferie e ad un ricorso effettivo ad una tutela giurisdizionale che nel caso del Signor King non si è avuta, in quanto il datore di lavoro consentiva di godere solo di ferie non retribuite.

E questo osta con il diritto dell'Unione. Inoltre, la prassi secondo la quale un lavoratore non potrebbe cumulare e riportare al nuovo anno periodi di ferie retribuite e non godute fino al momento del pensionamento è altrettanto contraria al diritto vigente nell'Unione.

Secondo il diritto dell'Unione un lavoratore ha diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie non godute, se questo fatto è dipeso da circostanze non imputabili alla volontà del lavoratore, come una malattia. A tutela del datore di lavoro il diritto di cumulo si estingue trascorsi 15 mesi di assenza.

Nel caso specifico discusso dalla Corte non ci sono stati periodi di assenza, anzi, il datore di lavoro ha potuto beneficiare in diversi modi del proseguimento dell'attività del Signor King. Per tali motivi il suo diritto alle ferie retribuite non può, a parere della Corte, dirsi estinto e le sue istanze vanno accolte.