Dopo diversi anni in cui le Pensioni per gli italiani non si adeguavano all’inflazione, nel 2018 gli assegni previdenziali tornano a salire. Il tasso di inflazione certificato dall’Istat ed assestatosi all’1,1% ha prodotto questa buona notizia per i pensionati. Va sottolineato comunque che l’aumento dell’inflazione è previsionale, cioè stimato in base all’aumento dei prezzi dell’ultimo anno e considerato in base allo stesso trend. In pratica si potrebbe verificare la stessa cosa che si verificò nel 2016, quando le pensioni furono aumentate ma per errore, perché l’inflazione prevista non ci fu.
I soldi percepiti in più da quei pensionati adesso andranno restituiti all’Inps e fino a quando il tasso di inflazione previsto per il 2017 non verrà confermato ufficialmente, anche gli aumenti di assegni sono provvisori. Resta il fatto che questo 1,1% di surplus ha costretto l’Inps ad aggiornare i dati relativi al trattamento minimo delle pensioni che per l’anno 2018 passa da 501,86 a 507,46 euro mensili. Ecco come capire a chi spetta il trattamento minimo, che redditi bisogna avere e soprattutto che differenze esistono tra soggetti singoli o coniugati.
Soglie reddituali
Come dicevamo e come riporta un articolo del sito pensionioggi.it, quest'anno il trattamento minimo delle pensioni sale in misura identica al tasso di inflazione previsto dall’Istat.
Non tutti i pensionati hanno diritto all’integrazione della propria pensione al trattamento minimo. Esistono soglie reddituali che come appena confermato dall’Inps, per il 2018 sono state aggiornate a 6.596,46 euro se pensionati single o 19.789,38 euro nel caso di soggetti coniugati. A pensionati che non superano queste soglie di reddito per anno fiscale, spetterebbe la pensione integrata al trattamento minimo in misura piena, cioè 506,42 euro.
Integrazione in misura ridotta
Per soggetti che presentano situazioni reddituali superiori alle soglie utili al trattamento pieno, si può percepire il trattamento minimo in maniera ridotta. Infatti, i soggetti single con redditi superiori a 6.596,46 euro, ma entro i 13.192,92, possono ottenere il trattamento rapportato alla differenza di reddito tra le soglie.
Dalla soglia massima, cioè 13.192,92 euro, va detratto il reddito effettivo ed il risultato va diviso per le 13 mensilità, questa la formula che consente di calcolare in 160 euro circa, l’integrazione al trattamento minimo spettante per un soggetto che abbia, per esempio, 11.000 euro di reddito annuo. Lo stesso meccanismo si applica a soggetti coniugati con redditi compresi tra i 19.789,38 euro ed i 26.385,84 euro.