Cosa cambia in tema di permessi e di congedi con il rinnovo dei contratti statali e, nello specifico, del contratto Scuola 2018? In realtà le disposizioni rimangono, prevalentemente, quelle contenute nel contratto del 27 novembre 2007, ma sono state introdotte delle novità che riguardano le donne vittime di violenza e le unioni civili. L'esame del testo sul quale sono arrivati all'accordo Aran e sindacati per il rinnovo del contratto scuola nello scorso 9 febbraio conferma che le parti hanno convenuto per una semplice integrazione del contratto del 2007.

Infatti, secondo quanto riportato nel comma 10 dell'articolo 1, per quanto non previsto espressamente dal nuovo contratto scuola si dovrà fare riferimento alle norme contenute nel contratto del 2007.

Contratto scuola 2018, statali: novità di oggi su permessi brevi e congedi

E, pertanto, in assenza di normativa nel nuovo contratto della scuola sui permessi brevi e sui permessi retribuivi, sulle assenze per malattia, sulle ferie e le festività e sui congedi parentali, gli statali dovranno far riferimento al precedente contratto. Si dovranno seguire le disposizioni del contratto 2007 anche per le aspettative dovute a motivi di famiglia, alle aspettative di lavoro, personali e di studio dei docenti e degli impiegati Ata.

Le novità del contratto scuola riguardano le donne vittime di violenza. Ovvero, la docente o l'impiegata Ata potrà beneficiare di percorsi di protezione ed astenersi dal servizio per un periodo massimo di novanta giorni lavorativi nell'arco di tre anni, conteggiati a partire dal giorno di inizio del percorso di protezione stesso.

Il congedo non andrà ad incidere sulle ferie, sulla tredicesima e sull'anzianità contributiva. Ulteriore novità dei contratti statali 2018 relativi alla scuola riguardano le unioni civili.

Statali, scuola: novità riguardanti unioni civili, congedo donne e ferie non godute

Infatti, con il nuovo contratto scuola, tutte le disposizioni del precedente contratto che fanno riferimento a parole come "coniugi", "coniuge" e termini equivalenti, saranno estese anche ad ognuna delle parti delle unioni civili, con la sola esclusione delle coppie di fatto.

Cambia la disposizione del pagamento delle ferie non godute. Infatti, il nuovo contratto scuola, informa Italia Oggi, prevede al comma 2 dell'articolo 40 che le ferie maturate, ma non godute per esigenze imputabili al servizio, verranno monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Infine, i tre giorni di permesso del personale della scuola per motivi personali o familiari potranno essere goduti solo ad ore, fino ad un massimo di diciotto all'anno. Per i dipendenti della scuola che beneficiano della legge 104 del 1992, invece, i 3 giorni di permessi retribuiti mensili potrano essere goduti sia ad ore (fino ad un massimo di diciotto) che a giorni.