Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento del dipendente che con le sue azioni rallenta la guarigione se si trova in malattia. Quindi il dipendente che chiede di restare a casa perché ammalato deve curarsi ed evitare qualsiasi attività che possa causare un peggioramento delle sue condizioni.

Riposo obbligatorio durante la malattia

Con la sentenza 6047/2018 la Corte di Cassazione ha quindi considerato legittimo il licenziamento per giusta causa nei confronti di un dipendente di una azienda privata.

In particolare il lavoratore si era assentato per una lombosciatalgia, ma nel periodo di malattia è andato a suonare, esibendosi con la sua band. L'azienda l'ha scoperto tramite il profilo facebook e ha deciso di licenziarlo per giusta causa. Una decisione reputata giusta dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso del dipendente. Secondo l'Organo di giustizia infatti qualsiasi attività svolta in malattia deve essere compatibile con la causa che ha portato il lavoratore ad assentarsi dalla propria occupazione.

Indennità di malattia: cosa succede se si è assenti durante la visita fiscale

L'Inps ha ricordato che per l’erogazione di tale indennità, il dipendente deve rendersi reperibile presso il proprio domicilio nelle ore previste per legge (ovvero dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 anche nei giorni festivi) per dimostrare la propria malattia.

La novità riguarda l’assenza alla visita medica di controllo: Se tale assenza non è giustificata (ad esempio per una visita urgente con comprovato certificato al pronto soccorso) questo comporta delle sanzioni con conseguente decurtazione dello stipendio per il mancato indennizzo delle giornate di malattia:

  • nel caso di assenza durante la prima visita fiscale, verrà decurtato dallo stipendio l’indennità per un massimo di 10 giorni di malattia
  • nel caso di seconda assenza durante la successiva visita fiscale verrà decurtato il 50% dell’indennità del restante periodo di malattia richiesto.
  • se si è assenti anche alla terza visita fiscale, l’indennità di malattia non verrà corrisposta in toto.

Cos’è e come funziona l’Indennità per malattia?

L’indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando una malattia determina l’incapacità temporanea al lavoro e spetta a dipendenti del settore terziario o dei servizi (scuola, sanità) operai industriali, lavoratori del settore agricolo, dello spettacolo e marittimi, ad apprendisti e ai disoccupati o sospesi dal lavoro.

Quanto può durare?

L’indennità di malattia inizia dal quarto giorno di riposo a casa (i primi tre giorni sono a totale carico dell’azienda e corrisposti a stipendio pieno) e termina quando si rientra a lavoro. La malattia può essere accertata con più di una visita di controllo. L’indennizzo spetta per la durata massima di 180 giorni e viene rogata direttamente dall’Inps.

Ai disoccupati spetta ugualmente per 180 giorni ma solo nel caso in cui la malattia sia iniziata entro 2 mesi dalla fine del rapporto lavorativo precedente.

Quanto spetta?

L’indennità di malattia è erogata ai dipendenti nella misura del 50% dello stipendio dal quarto al ventesimo giorno di malattia richiesto, mentre al 66,66% dello stipendio per i restanti giorni di malattia fino al massimo di 180. Per i dipendenti di esercizi pubblici spetta invece all’80% per tutta la durata della malattia.

Certificato telematico

Grazie al certificato telematico, il lavoratore non è più obbligato a inviare l’attestato di malattia al proprio datore di lavoro, che potrà visualizzarlo direttamente attraverso i canali Inps. Solo se l’invio telematico non può essere effettuato, il lavoratore deve richiedere al medico un certificato cartaceo. Stassa cosa dicasi per i certificati di ricovero ospedalieri.