Le assegnazioni provvisorie della Scuola costituiscono sempre un punto di riferimento importante per tutti quei docenti che vogliono avere la possibilità di avvicinarsi nel proprio luogo di residenza almeno per un anno scolastico. Tuttavia, quest'anno, il contratto sulla mobilità per la scuola per l'anno scolastico 2018/2019, nell'articolo 7, fa un esplicito riferimento all'assegnazione provvisoria, vietandola in alcuni casi. Il contratto stabilisce che l'assegnazione provvisoria non potrà essere richiesta dai docenti trasferiti nella provincia per la quale avevano chiesto il ricongiungimento.

Uno dei motivi a disposizione degli insegnanti per potersi riavvicinare a casa è chiedere il ricongiungimento al coniuge, al convivente, al genitore o ai figli. Chi ha ottenuto il trasferimento da un'altra provincia a quella in cui risiedono i parenti ai quali si richiede il ricongiungimento quest'anno non potrà chiedere assegnazione provvisoria, nemmeno se il Comune in cui è ubicata la scuola assegnata si trovi a parecchia distanza dal luogo in cui il docente abita insieme ai familiari.

Quando fare domanda di assegnazione provvisoria per la mobilità scuola

I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2018/2019 dal 13 al 23 luglio per quanto riguarda gli insegnanti della scuola primaria e dell'infanzia.

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado devono presentare domanda dal 16 al 25 luglio.

Si tratta naturalmente dei docenti di ruolo che non hanno ottenuto il trasferimento desiderato e che vogliono tentare di restare almeno per un anno scolastico vicino al loro luogo di residenza. Le domande vanno presentate utilizzando la funzione aperta su Istanze Online.

Gli unici docenti che devono presentare la domanda in modalità cartacea sono rappresentati da coloro che insegnano discipline specifiche dei licei musicali, dal personale educativo e dai docenti di religione cattolica.

La scelta della scuola nel Comune di ricongiungimento per le assegnazioni provvisorie

Il contratto sulla mobilità annuale 2018/2019 introduce anche importanti modifiche per quanto riguarda le preferenze da esprimere nella domanda di assegnazione provvisoria.

Precedentemente il contratto sulla mobilità obbligava i docenti a dover esprimere tutte le preferenze che riguardavano le scuole presenti nel Comune di ricongiungimento.

Soltanto successivamente a queste potevano indicare altre scuole in altri Comuni. Invece, con il contratto di quest'anno, le regole sono cambiate. Infatti il docente può inserire soltanto una preferenza di istituzioni scolastiche ubicate nel Comune di ricongiungimento e poi direttamente quelle di altri Comuni.

Quante preferenze per le assegnazioni provvisorie

Per quanto riguarda il numero delle preferenze esprimibili, il nuovo contratto stabilisce che la quantità può variare a seconda dell'ordine o del grado di istruzione per cui si richiede l'assegnazione provvisoria.

Secondo il comma 5 dell'articolo 7, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze da parte dei docenti della scuola dell'infanzia e dei docenti della scuola primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

In base alle novità introdotte, non si possono esprimere preferenze su ambito ma solo su scuola per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie provinciali. Per quelle interprovinciali è possibile esprimere anche preferenza sintetica sulla provincia.