Con la pubblicazione del decreto sulle pensioni di ieri sera, le novità prodotte dal governo Lega-M5S diventano legge. Entrano nel sistema due nuove misure, cioè quota 100 e opzione donna, anche se quest’ultima non è novità autentica perché già sperimentata in passato. Le nuove misure sono nell’indirizzo della flessibilità, perché come per l’Ape sociale, prevedono dei requisiti di accesso alle pensioni, che il lavoratore è libero di scegliere dopo aver raggiunto le quote minime. La quota 100 va dai 62 ai 66 anni, mentre l’opzione donna prevede uscite già a 59 anni, ma la lavoratrice può scegliere in base alle sue esigenze, se uscire subito o sfruttare la misura più avanti negli anni.

Questione di esigenze personali e quindi di convenienza ad uscire dal lavoro perché il principio secondo il quale ogni anticipo di pensione presenti un costo per il pensionato è evidente anche per le due novità. Tagli di assegno, penalizzazioni per anno di anticipo, obbligo del ricalcolo contributivo, coefficienti di trasformazione dei contributi in pensione o minor numero di anni di versamento che si completano, sono fattori da tenere in considerazione quando si va a calcolare la propria convenienza a sfruttare una misura di anticipo pensionistico.

Come si calcola la propria pensione?

Anche se a distanza di 7 anni dalla riforma Fornero, l’attuale esecutivo ha deciso di produrre notevoli novità sulle pensioni, nulla è cambiato per le regole di calcolo degli assegni.

Quando si parla di quota 100 e di eventuali assegni più bassi con il nuovo canale di uscita, il problema non è legato a meccanismi e sistemi di calcolo, ma solo al fatto che lasciando il lavoro prima si versano meno contributi ed il montante di questi versamenti viene trasformato in pensione con coefficienti meno favorevoli al lavoratore proprio in funzione dell’uscita anticipata. Non è così con opzione donna, che tra le pieghe della sua normativa, prevede il calcolo totale dell’assegno con il penalizzante metodo contributivo. Opzione donna è una eccezione come lo è ancora l’opzione Dini, cioè la pensione contributiva con 15 anni di contributi, perché tutte le altre misure prevedono un calcolo della pensione che non è cambiato con l’ingresso della nuova manovra.

Calcolo retributivo e contributivo

Le regole quindi sono le solite, con il sistema retributivo applicato ai contributi versati fino al 2011 per lavoratori che vantano 18 anni di contributi già al 31 dicembre 1995. Anche per quota 100, come riporta una attenta analisi del sito Pmi il sistema di calcolo è il medesimo, quindi, come dicevamo, senza necessariamente vedersi calcolata la pensione con il metodo contributivo come invece accade per opzione donna. Per chi non ha completato lo stesso percorso di lavoro prima del 1996, cioè ha meno di 18 anni di versamenti entro la fine del 1995, il sistema retributivo sarà utilizzato solo per i periodi di lavoro precedenti proprio il 1995. Il sistema retributivo consente il calcolo della pensione rivalutando la media dei salari per i lavoratori dipendenti o la media dei redditi prodotti nel caso di lavoratori autonomi, ottenuti durante la carriera lavorativa.

Il sistema contributivo invece produce un calcolo della pensione esclusivamente sull’ammontare dei contributi per la pensione versati sempre durante la carriera lavorativa. Il sistema contributivo è meno favorevole di quello retributivo e questo è ancora più evidente dopo la conferma che i coefficienti di trasformazione aggiornati al 2019, sono più bassi di quelli precedenti e che lo stop all’aspettativa di vita, non ha cambiato nulla per quanto concerne questi coefficienti. Il sistema contributivo è applicato interamente a chi non ha una anzianità previdenziale antecedente il 1996, cioè chi ha iniziato a lavorare e quindi a versare dopo il 1995.