Anticipata dal messaggio che stabiliva il via alle istanze per quota 100, ieri sera l’Inps ha pubblicato la circolare illustrativa di tutte le novità previdenziali che l’esecutivo Conte ha previsto. Oggi 30 gennaio, sul sito ufficiale dell’Istituto di Previdenza Sociale è comparsa la tanto attesa circolare, la n°11 del 29 gennaio 2019. L’atto formale che l’Inps usualmente pubblica per recepire e far comprendere le novità prodotte da un atto di governo, in materia previdenziale, oltre che quota 100 riguarda tutte le altre novità del 2019, con opzione donna, i fondi di solidarietà e le nuove Pensioni anticipate con aspettativa di vita bloccata e finestre di uscita.

Quota 100, ormai è legge

Per ottenere la pensione tramite il nuovo canale di uscita denominato quota 100, l’Inps conferma le due soglie minime che è obbligatorio centrare, cioè 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Confermata anche la durata della misura che va ricordato è sperimentale. Si potrà richiedere quota 100 solo fino a tutto il 2021, essendo la sperimentazione prevista dal governo, a carattere triennale. L’Inps sottolinea anche il meccanismo della misura, con decorrenze spostate in avanti rispetto alla data in cui si maturano i requisiti. Per i lavoratori del settore privato, la finestra di uscita è prevista 3 mesi dopo aver raggiunto i requisiti di accesso, con la prima data utile di aprile che riguarda i soggetti che hanno completato le soglie entro la fine del 2018.

Un lavoratore che compie 62 anni di età il febbraio prossimo, potrà incassare il primo rateo di pensione spettante a giugno 2019. Per i lavoratori statali invece, la finestra è semestrale, con agosto come prima data utile di uscita ma solo per quanti hanno raggiunto i due requisiti prima del 29 gennaio, data di avvenuta pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Uscita in anticipo che per tutti prevede il cosiddetto divieto di cumulo del reddito da pensione, con altri redditi da lavoro. Un divieto che sarà valido per tutta la durata dell’anticipo e quindi fino a 67 anni che è l’età per la pensione di vecchiaia 2019. Gli unici redditi cumulabili con quanto si andrà a percepire di assegno con quota 100 saranno massimo 5.000 euro provenienti da lavoro autonomo occasionale, tipologia di attività che è prevista e spiegata da l’articolo 2222 del nostro Codice Civile.

I fondi di solidarietà e la pensione a 59 anni

In riferimento a quota 100, la circolare destina una sua parte ai fondi di solidarietà bilaterali, che consentirebbero a diversi lavoratori di anticipare di 3 anni la quota 100. Uno strumento che pertanto, consentirebbe un ulteriore anticipo di pensione già a 59 anni. Si tratta di un assegno straordinario che accompagna alla quota 100 un lavoratore che si trova a 3 anni di distanza da età e contributi minimi previsti per la misura, pertanto 59 anni di età e 35 di contributi. Occorre però un accordo tra rappresentanti dei lavoratori e aziende, perché saranno queste ultime a versare i soldi nel fondo dal quale poi uscirà l’assegno straordinario di pre-pensionamento per il soggetto beneficiario di questo ulteriore anticipo.

Le altre novità del governo

Non solo quota 100 dicevamo, perché nella circolare si richiama anche alla riapertura di opzione donna. Si tratta della misura già sperimentata anni fa che a fronte di una pensione più bassa di quella teoricamente spettante, perché calcolata con il sistema contributivo, offre la pensione prima dei 60 anni a lavoratrici che hanno 35 anni di contributi completati al 31 dicembre scorso. Opzione questa che risulta appannaggio di lavoratrici con 58 o 59 anni di età, nate entro il 31 dicembre 1960 se lavoratrici dipendenti o entro il 31 dicembre del 1959 se autonome. La decorrenza della prestazione previdenziale anticipata con questa pensione contributiva anticipata per donne è con finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Finestre per quota 100, per opzione donna ed anche per la pensione anticipata. Infatti nella circolare oltre alla conferma dello stop agli scatti relativi all’aspettativa di vita per le pensioni anticipate, dal 2019 al 2026, viene confermato l’inserimento del meccanismo a finestre anche per questa misura. Nel 2019 pertanto, senza alcun vincolo di età, un lavoratore maschio con 42 anni e 10 mesi di contributi versati, oppure una donna con 41 anni e 10 mesi di versamenti, potrà lasciare il lavoro con la pensione che decorre dopo tre mesi dalla chiusura del requisito contributivo. Niente aspettativa di vita nemmeno per precoci che restano dentro la misura di quota 41 se sono disoccupati, invalidi, soggetti con invalidi a carico o addetti a logoranti attività lavorative, i cosiddetti lavori gravosi.