I diplomati magistrali restano fuori dalle Graduatorie a esaurimento (Gae). Lo stabilisce definitivamente una doppia sentenza del Consiglio di Stato che ha così confermato le precedenti sentenze del 2017 sulle quali i giudici di Palazzo Spada erano stati chiamati ad una rimeditazione da parte della Sesta Sezione, non convita della correttezza dei precedenti pronunciamenti.

La nuova sentenza conferma, quindi, che i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002 dovranno fare affidamento al concorso straordinario (e poi quello ordinario) quale unica strada per l’accesso al ruolo.

La sentenza del Consiglio di Stato sui diplomati magistrali

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel suo ruolo di Giudice di secondo grado della giustizia amministrativa, ossia il Giudice d'appello avverso le decisioni dei TAR, ha stabilito che gli insegnanti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non potranno essere inclusi nelle Graduatorie a esaurimento, riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento e utilizzate per l’assunzione in ruolo. Chi è in possesso del diploma magistrale, quindi, potrà essere inserito solo nelle graduatorie d’istituto, valide per l’assegnazione di supplenze temporanee o annuali.

La sentenza, infatti, non riconosce al diploma un valore abilitante ai fini dell’insegnamento, per il quale si ribadisce esplicitamente la necessità di superare un concorso, come stabilito anche dal decreto legge 87 del 2018.

Viene comunque confermata la validità delle numerose sentenze passate in giudicato favorevoli all’inserimento dei diplomati magistrali nelle Gae, i cui effetti vengono circoscritti alle parti in giudizio.

Diplomati magistrali e graduatorie Gae, un contenzioso storico

Il contenzioso intentato dai diplomati magistrali per vedersi riconosciuto il diritto ad essere inclusi nelle Graduatorie che danno la possibilità di essere inseriti in pianta stabile nel sistema scolastico è di lunga data ed aveva portato, nel 2014, al riconoscimento del valore abilitante del diploma.

Nel 2017 era poi intervenuta la prima sentenza del Consiglio di Stato che ne stabiliva la non validità ai fini dell’iscrizione in graduatoria.

Quest’ultima sentenza mette la parola fine alla questione, almeno per quanto riguarda il parere del Consiglio di Stato che non può esprimersi più di due volte sulla stessa questione. Rimane comunque aperta la strada del ricorso in Cassazione, come ultimo grado del giudizio amministrativo, e, eventualmente, del Consiglio d’Europa.