Stipulare e rinnovare un contratto a termine o a tempo determinato diventa sempre meno conveniente per le aziende e i datori di lavoro. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legge 12 luglio 2018 n° 87, cosiddetto "Decreto Dignità", lo scorso 6 settembre l'Inps ha emesso la Circolare n° 121 che detta disposizioni specifiche in tema di "Istruzioni per la gestione dell'incremento addizionale Naspi dovuto nei casi di rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato".
Il contesto normativo
Come viene ricordato dalla Circolare Inps n° 121, il "Decreto Dignità" ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in caso di somministrazione di lavoro.
Inoltre, ha ridotto a 24 mesi la durata massima per questa tipologia contrattuale fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. Nel contempo, il Decreto legge 12 luglio 2018 n°87, all'articolo 3, comma 2, ha previsto l'aumento del contributo addizionale che finanzia la Naspi, dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50% per ogni singolo rinnovo contrattuale a tempo determinato. Di conseguenza il contributo a carico dei datori di lavoro passa dall'1,4% all'attuale 1,9% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Inoltre, come viene specificato dall'articolo 1, comma 2 del "Decreto Dignità", le nuove disposizioni in tema di contratti a termine si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del "Decreto Dignità", ma anche ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive alla data del 31 ottobre 2018.
Per quanto riguarda, più specificamente, l'aumento del contributo addizionale Naspi previsto dal suddetto decreto, quest'ultimo è entrato pienamente in vigore dallo scorso 14 luglio 2018. Ovviamente, tali disposizioni valgono esclusivamente per le aziende e i datori di lavoro privati. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 ha modificato le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Dignità, stabilendo che le sue disposizioni non si applicano ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
Non si applicano anche ai contratti di lavoro domestico.
Inoltre, a seguito di un'interlocuzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la stessa Inps, è stato precisato che se al contratto a termine viene modificata la causale del rinnovo, il contributo addizionale Naspi è comunque dovuto. In caso, invece, di una proroga di un contratto originariamente stipulato per un periodo inferiore ai 12 mesi e che viene prorogato oltre i 12 mesi, in questo caso il contributo addizionale non è dovuto in quanto si tratta di una proroga.
La misura legale del contributo per il rinnovo contrattuale
La Circolare 121 dell'Inps specifica ulteriormente che l'incremento dello 0,5% del contributo addizionale Naspi con passaggio dall'1,4% all'1,9% vale esclusivamente per il primo rinnovo del contratto a tempo determinato. Dal secondo rinnovo occorrerà sommare ogni volta uno 0,5% in più, sempre tenendo conto del fatto che la durata massima per questi contratti è di 24 mesi. Quindi in caso di secondo rinnovo del contratto a termine la percentuale del contributo addizionale Naspi dovuto dal datore di lavoro sarà del 2,4%. Nel caso di terzo rinnovo la percentuale dovuta sarà del 2,9%.
Le indicazioni operative per i datori di lavoro
La Circolare n° 121 dell'Inps specifica che i datori di lavoro che sono tenuti al versamento del contributo addizionale Naspi a partire dal mese di settembre 2019 devono esporre i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione nei flussi Uniemens nella Sezione "Altre a Debito" di "Dati Retributivi" di "Denuncia Individuale".
Inoltre, devono essere valorizzati alcuni elementi specifici. In primo luogo, l'elemento "Causale a Debito" deve essere valorizzato inserendo uno dei seguenti codici, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo: M701. M702, M703, M704, M7NN. In secondo luogo, la quota di imponibile soggetta a maggiorazione deve essere inserita nella voce "Altro Imponibile". In terzo luogo, per quanto riguarda il numero di giorni ed ore ai quali si riferisce la contribuzione dovuta, questo deve essere inserito nei riquadri "Num GG" e "Num Ore". La logica di compilazione da seguire è la stessa della valorizzazione degli elementi "Giorni Contribuiti" e "Ore Contribuite". Infine, la maggiorazione del contributo addizionale Naspi deve essere calcolata secondo la seguente formula: Numero rinnovo x 0,5 x Altro Imponibile.
Il risultato così ottenuto deve essere inserito nell'elemento "Importo a Debito".
Per quanto riguarda l'indicazione del lavoratore a cui è stato rinnovato il contratto a termine, questo dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, nell'elemento "Assunzione" con il codice 1R. Inoltre, se detto lavoratore gode di agevolazioni contributive esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l'importo della maggiorazione Naspi dovrà essere determinato tenendo conto dell'agevolazione contributiva.
Infine, per quanto riguarda l'eventuale recupero da parte del datore di lavoro del contributo addizionale a seguito di passaggio da contratto a termine o a tempo determinato ad un contratto a tempo indeterminato, dovrà essere utilizzato il codice L810 da inserire nell'elemento "Causale a Credito" di "Altre a Credito"di "Dati Retributivi" di Denuncia Individuale.