L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, riconosciuta agli invalidi aventi una inabilità totale (100%) rilasciata come conseguenza di minorazioni fisiche o psichiche. L'indennità di accompagnamento viene riconosciuta alle persone quando si trovano nella incapacità di deambulare senza l'appoggio di un accompagnatore, oppure, sono ritenute incapaci di svolgere le normali mansioni quotidiane. Parliamo, dell'invalidità come contributo economico riconosciuto e versato dall'Inps dietro formale domanda.

È importante capire che per richiedere una prestazione previdenziale e assistenziale è necessario possedere tutti i requisiti all'atto della domanda da presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Non solo, è importante verificare che dagli estremi della domanda fatta pervenire all'Istituto attraverso gli appositi moduli indicati dall'Ente sia possibile accertare il tipo di prestazione che si richiede.

La Cassazione attraverso la sentenza n. 14412 del 27 maggio 2019, ha riconfermato l'onere all'Inps (provvedimento già stabilito dal Tribunale di Crotone) di assegnare l'indennità di accompagnamento a una persona che aveva presentato la domanda all'Istituto. In seguito, respinta perché nella domanda non era presente una risposta di carattere amministrativo.

Si all'indennità di accompagnamento per vizio lo dice la Cassazione

Il giudice del Tribunale di primo grado attraverso l’ordinanza n.

29786 del 15 novembre, aveva bocciato il ricorso promosso dall’Inps in opposizione all’accertamento tecnico preventivo.

Il ricorso presentato dall'Inps poggiava le basi su evidenti problemi di vizi della domanda presentata per l'indennità di accompagnamento. Nella certificazione esibita in allegato dal medico curante non vi era la specifica dell'indicazione dei requisiti che davano l'accesso al beneficio.

In sostanza, mancava l'indicazione di: "soggetto impossibilitato a deambulare e/o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua".

Il Tribunale ha espresso la sua decisione accogliendo la prima istanza presentata dalla signora sulla base degli esiti depositati dal Ctu. Il quale, ha verificato il possesso dei requisiti all'atto della domanda, e constatato l'inabilità totale (100%).

La Corte di Cassazione azzera il formalismo della domanda d'indennità di accompagnamento

La Corte di Cassazione legittima la domanda presentata dalla signora con sentenza n. sentenza n. 14412/2019, nella quale afferma che affinchè la procedura amministrativa si compia normalmente è irrilevante la formalistica legata alla domanda, essendo sufficiente che essa contenga l'esatta individuazione della prestazione presente nei documenti per cui la richiedente ha fatto richiesta.

Non può ritenersi, quindi, indispensabile ed essere motivo d'improponibilità della domanda segnare la casella giusta nel modulo per la classifica della prestazione d'invalidità civile. La sola carenza di spunto non da motivo all'Inps di non erogare il servizio, in presenza delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Su queste basi, la Cassazione ha imposto all'Istituto di previdenza sociale di riconoscere l'indennità di accompagnamento.