Arrivano importanti aggiornamenti rispetto alle opzioni di accesso anticipato alla pensione prorogate con la legge di bilancio 2020, così come sulla conferma delle uscite flessibili tramite quota 100 negli stessi termini che risultano attualmente in corso (evitando quindi l'arrivo di correttivi e penalizzazioni). Alla fine di dicembre si è infatti concretizzata la pubblicazione del testo della Manovra all'interno della Gazzetta Ufficiale (numero 304 del 30/12), ovvero l'ultimo passaggio necessario per poter convertire in legge dello Stato quanto appena approvato dalle aule parlamentari.
Pensioni anticipate: confermata in legge la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna
Stante la situazione, la recente pubblicazione del testo della LdB2020 in GU conferma i parametri previsti dal legislatore per l'accesso all'APE sociale e all'opzione donna nel corso del 2020. In tal senso, ricordiamo che nel primo caso sarà necessario maturare almeno 63 anni di età unitamente a 30-36 anni di contribuzione maturata entro il 31/12 del 2020. Rientrano nella misura i lavoratori che vivono le situazioni di disagio previste dal legislatore. Tra queste ricordiamo i disoccupati di lungo periodo che hanno terminato i sostegni ordinari di legge, gli invalidi con una invalidità riconosciuta di almeno il 74%, i caregiver che si occupano del sostegno di familiari con invalidità e coloro che risultano addetti ai lavori gravosi riconosciuti per l'anticipo.
Il meccanismo di tutela accompagna il lavoratore fino alla maturazione dei requisiti di accesso alle pensione ordinaria. Restano invariate anche le finestre temporali da seguire per poter procedere con la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni di accesso e delle domande vere e proprie di pensionamento.
Pensioni anticipate, l'OD viene estesa al 2020
Come già anticipato, con l'approvazione della manovra si conferma anche l'estensione delle pensioni anticipate tramite opzione donna. Possono quindi rientrare nel meccanismo di prepensionamento le lavoratrici che hanno maturato almeno 58 anni di età (59 anni se autonome) e 35 anni di versamenti entro e non oltre il 31 dicembre del 2019.
L'accesso all'opzione di quiescenza prevede però il ricalcolo interamente contributivo dell'assegno (con penalizzazioni che possono purtroppo arrivare a doppia cifra percentuale rispetto al calcolo effettuato tramite il sistema misto - retributivo). Restano inoltre in essere le finestre di decorrenza al pagamento dell'assegno, corrispondenti a 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti per coloro che risultano lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato e a 18 mesi dalla maturazione dei requisiti nel caso di lavoratrici autonome.