Il decreto legge n° 9, quello sugli interventi in materia economica derivanti dall'emergenza Coronavirus, che il governo ha varato lo scorso 28 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 2 marzo 2020. Ciò significa che tutti i provvedimenti contenuti nell'atto dell'esecutivo, sono immediatamente in vigore. Con il decreto il governo Conte ha introdotto strumenti atti a dare sostegno e aiuto a famiglie, lavoratori e imprese, a seguito dei danni che l'epidemia da Covid-19 ha prodotto e continua a produrre. Il decreto è un contenitore di misure urgenti che vanno dalla sospensione dal pagamento delle tasse per i residenti nelle zone di maggior contagio al nuovo calendario fiscale, compresi aiuti economici ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti.
Vediamo in sintesi cosa è entrato in vigore ieri dopo la pubblicazione del decreto.
Ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti
Per via del virus, molte aziende hanno dovuto chiudere o limitare le loro attività, mentre i lavoratori si sono dovuti assentare dal lavoro per via dell'emergenza. Questi sono gli effetti più visibili dell'epidemia da coronavirus soprattutto nelle zone cosiddette rosse, quelle dove si è diffuso il contagio, precisamente parte della Lombardia e del Veneto. Tutto il Nord Italia però sta subendo le gravi conseguenze delle limitazioni che il virus ha prodotto, mentre in tutta Italia è innegabile che si sentano gli effetti relativi ai blocchi dei voli, delle navi e dei viaggi organizzati che stanno vessando soprattutto il settore del turismo.
Un primo provvedimento molto atteso che è inserito nel decreto è il potenziamento della cassa integrazione ordinaria per le attività e i lavoratori della zona rossa. Nel dettaglio, il provvedimento elimina alcuni adempimenti in sede di presentazione delle richieste di cassa integrazione, a carico delle aziende delle zone contagiate.
Le aziende che inoltrano richiesta di cassa integrazione per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa non avranno bisogno di consultare i sindacati. Il provvedimento vale sia per le aziende che hanno stanza nei comuni della zona rossa, che per quelle dislocate su tutto il territorio della penisola, ma che hanno lavoratori residenti nelle zone colpite dall'epidemia che non possono lavorare proprio per via del virus e delle sule limitazioni.
Dal punto di vista tecnico, l'istanza da parte del datore di lavoro deve pervenire entro 4 mesi dal giorno in cui è partita la sospensione o la riduzione della attività lavorativa. L'assegno ordinario viene concesso ad aziende che hanno un organico dipendenti pari o superiore a 5 unità. Anche le aziende che hanno in corso provvedimenti di cassa integrazione straordinaria, possono allo stesso modo inoltrare richiesta per la cassa integrazione ordinaria, ma solo per le aziende della zona rossa. In questo caso la cassa integrazione ordinaria andrebbe a sostituire quella straordinaria. Per le aziende di settori che non vengono coperti da queste forma di ammortizzatori sociali, resta possibile ricorrere alla cassa integrazione in deroga.
Un tipico esempio è il settore agricolo, con il lavoratori che possono essere coperti da cassa integrazione per le ore di lavoro saltate per la sospensione o la riduzione di lavoro del loro datore di lavoro. Occorre ricordare però che tutti i periodi di cassa integrazione in deroga che otterranno i lavoratori agricoli, non potranno essere utili al calcolo della disoccupazione agricola che l'anno prossimo questi soggetti richiederanno all'Inps. Tutti questi ammortizzatori sociali possono essere erogati in via emergenziale, solo per il periodo massimo di 3 mesi.
Anche i lavoratori autonomi protetti dal decreto
Come dicevamo, le misure di aiuto che il governo ha deciso di varare, riguardano tanto i lavoratori dipendenti quanto i lavoratori autonomi.
Per questi ultimi si è deciso di varare l'indennità mensile pari a 500 euro. Anche in questo caso un indennizzo della durata massima di tre mensilità. L'indennizzo si rivolge a lavoratori autonomi, agenti di commercio, professionisti, lavoratori con contratti di collaborazione e partite Iva in genere. Il vincolo resta quello della residenza o del domicilio nelle zone maggiormente colpite dal contagio. Per le indennità ai lavoratori autonomi, deve essere la Regione come ente locale, ad emanare apposito decreto e a inoltrare richiesta all'Inps. La richiesta deve pervenire all'Istituto Previdenziale entro 2 giorni dalla data di adozione del decreto. Occorre ricordare infine che i 500 euro al mese erogati come indennità alle Partite Iva, ai commercianti ed agli autonomi in generale, non andranno ad incidere sui redditi di questi soggetti.