Esonero dal versamento dei contributi per le assunzioni dal 15 agosto al 31 dicembre 2020: è quanto deciso dal governo per sostenere l'economia nazionale in un momento difficile come quello della pandemia. L’esonero può avere durata massima di sei mesi e riguarda sia le nuove assunzioni che le trasformazioni di contratto a tempo indeterminato. L'agevolazione può essere richiesta per tutti i lavoratori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano avuto alcun contratto a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro. L'Inps, inoltre, con la circolare del 24 novembre 2020, numero 133, ha fornito istruzioni ai datori di lavoro al fine di usufruire del beneficio, spiegandone diversi aspetti nel dettaglio.

Esonero dai contributi, i contratti di lavoro interessati

La possibilità di accedere all'esonero totale del versamento dei contributi per sei mesi è riservata ai contratti stipulati tra il 15 agosto, data di approvazione del decreto, e il 31 dicembre 2020. Resta escluso dalla misura il settore agricolo, accanto ai contratti di apprendistato e quelli domestici. Compresi, invece, anche i casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, purché avvenuti nell'arco di tempo indicato.

L’esonero contributivo è inoltre esteso anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In questo caso, l'incentivo avrà la durata del periodo del contratto stesso o comunque una validità non superiore a tre mesi.

Datori di lavoro interessati

Escluso il settore agricolo, possono usufruire del beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Il beneficio si rivolge altresì a enti pubblici economici, enti morali ed ecclesiastici, consorzi industriali e di bonifica e aziende speciali costituite anche in consorzio. A questi si aggiungono le ex IPAB divenute associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche.

E poi, gli Istituti autonomi case popolari mutati in enti pubblici economici e gli enti che a seguito di privatizzazione sono divenuti società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico.

Esclusa la Pubblica Amministrazione, l'Istruzione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli Istituti autonomi case popolari e gli Ater non qualificati come enti pubblici non economici.

A questi si aggiungono le Asp, la Banca d’Italia, la Consob e le Università non statali qualificate enti pubblici non economici.

Esonero contributivo, l'entità dell'agevolazione

L’esonero contributivo equivale alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail. L'importo massimo è di 8.060,00 euro annui, ripartiti per un massimo di sei mesi o, per i settori di turismo e stabilimenti termali, per un massimo di tre mesi. Si parla, quindi, di 671,66 euro mensili. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, invece, di 21,66 euro al giorno.

Il massimale va poi proporzionalmente ridotto in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale: nel caso di un part-time al 50%, ad esempio, l’ammontare massimo dell’esonero sarà di 335,83 euro mensili.

La fruizione del beneficio può essere sospesa solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. In questo caso, l'esonero sarà differito.

Come richiedere il beneficio

Il datore di lavoro interessato a richiedere l'esonero contributivo dovrà inoltrare all’Inps l'apposita domanda disponibile sul sito internet dell'istituto. Tra le altre cose, sarà necessario specificare l’importo della retribuzione mensile media del lavoratore (comprensiva di tredicesima e quattordicesima) e la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto d'esonero.

L’Inps effettuerà gli opportuni controlli e calcolerà l’importo spettante. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, il lavoratore potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens). Il datore di lavoro, invece, dovrà badare a non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione che non rientrano tra quelle oggetto di esonero.