Dal 25 agosto 2021, tutti i professionisti e lavoratori autonomi, iscritti alla previdenza sociale INPS, possono presentare apposita istanza per richiedere l'esonero parziale della contribuzione obbligatoria. È possibile inserire le richieste tramite il sito dell'Istituto previdenziale, collegandosi al proprio cassetto previdenziale e presentando apposita istanza online, previa autenticazione tramite Spid o CNS o credenziali Inps. A pena decadenza, sarà possibile presentare l'istanza fino al 30 settembre prossimo. I professionisti iscritti alle casse di previdenza dell'albo di appartenenza, dovranno presentare istanza al rispettivo albo, tramite i canali designati.
il riferimento normativo, che ha attuato la richiesta di esonero parziale, è da individuarsi nell'art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, numero 178. Ma sono la circolare numero 124 del 06/08/2021, diffusa il 20 agosto e il messaggio numero 2909 dell'Inps che contengono le istruzioni e le indicazioni per la presentazione delle domande di esonero.
Chi ne ha diritto e modalità di presentazione
Il decreto ha previsto che le istanze d’esonero devono essere presentate all’Inps per i soggetti iscritti:
a) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo numero 509/1994 e dal decreto legislativo numero 103/1996 come professionisti, medici, infermieri e altri operatori di cui alla legge 3/2018, già collocati in pensione;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge numero 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, numero 3, già collocati in pensione;
c) alle Casse professioni autonome disciplinate dal decreto legislativo 509/1994 e dal decreto legislativo 103/1996;
d) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, numero 917 (Tuir);
e) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) ovvero gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
Può usufruire dello sgravio chi, nel periodo d'imposta del 2019, ha percepito un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro ed ha subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019, con un limite massimo di esonero contributivo di 3.000 euro.
La richiesta dell'esonero parziale può essere richiesta a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
L'avanzamento della richiesta dell'istanza può essere monitorata tramite il proprio Cassetto Previdenziale sul sito dell'Inps, tenendo sempre conto delle risorse messe a disposizione.
I contribuenti in possesso dei requisiti per richiede l'esonero parziale hanno la possibilità, come spiegato nella circolare numero 124/2021, di non effettuare i pagamenti dei contributi previdenziali successivi al 6 agosto 2021.
Qualora la richiesta dell'istanza dovesse risultare con esito negativo, il contribuente dovrà versare la contribuzione con le rispettive sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, numero 388 ed interessi per regolarizzare la posizione. Nel caso poi la contribuzione eccedesse l'importo stabilito per l'esonero contributivo, il contribuente potrà versare la rimanente somma tramite modelli di di pagamento e senza sanzioni o interessi aggiuntivi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
In ultimo caso, qualora il contribuente avesse versato più dell'importo effettivamente spettante per l'anno 2021, potrà richiedere in compensazione le eventuali somme eccedenti o richiedere un rimborso tramite il sito dell'Inps entro il 31 dicembre 2021.
Importante è la dichiarazione del soggetto contribuente al momento della presentazione dell'istanza che deve, sotto la propria responsabilità, indicare di avere - oltre a tutti i requisiti di legge - anche l'assenza di incompatibilità e di essere in regola con tutti i versamenti. Inoltre il contribuente deve dichiarare di non superato l'importo individuale concedibile indicato dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".
Istanze alle casse previdenziale dei professionisti iscritti all' Albo
Per i professionisti iscritti alle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (le cosiddette "casse previdenziali"), di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103, si dovrà presentare l'istanza entro il 31 dicembre 2021, secondo lo schema predisposto dalle stesse istituzioni. Le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sono pari a un miliardo di euro, soldi che saranno anticipati dalle casse e poi rimborsati in base alle rendicontazioni.
Consulenti del lavoro
L'Enpacl ha predisposto la presentazione delle domande dal 15 settembre 2021 al 31 ottobre 2021, ed ha spostato alla stessa data l'invio della comunicazione del reddito professionale e del volume d'affari per l'anno 2020, nonché il versamento della prima rata della contribuzione obbligatoria per allineare la scadenza.
Dottori Commercialisti
La cassa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec), ha comunicato che l'istanza deve essere presentata tramite il servizio online DEC, sempre entro il 31 ottobre 2021, ed ha informato i suoi assistiti di aver predisposto la comunicazione periodica dei dati ricevuti al Ministero del Lavoro. La cassa ricorda comunque che non può essere superata la soglia di 3.000 euro per singolo professionista.
Avvocati
La Cassa Forense permette di presentare l'istanza ai propri iscritti dal 5 agosto al 31 ottobre 2021 presso l'area riservata del proprio sito.