Con la circolare n. 132 del 10/09/2021, l'Istituto di previdenza sociale (INPS), rammenta che a partire dal 26 maggio 2021, sono cambiate le regole che disciplinano l'indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo, iscritti alla previdenza sociale (ex Enpals). Oltre a ciò, fornisce importanti indicazioni sull'applicazione dell'articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Sottolineando, che i soggetti interessati all'obbligo della contribuzione sono i lavoratori subordinati e non e ribadendo l'importanza della natura dell'attività lavorativa, indipendentemente dal rapporto instaurato tra il datore di lavoro e il lavoratore dello spettacolo, già approfondito nella circolare n.

124/2017 al paragrafo 1.1, obbliga al versamento di un trattamento economico al lavoratore in caso di assenza per malattia. Questa erogazione in denaro è obbligatoria, sempre in premessa, che il lavoratore subisca effettivamente una perdita in denaro, non compensata da emolumenti in forza a singoli contratti collettivi applicati al soggetto. L'indennità è dovuta per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare. L'Inps, dapprima elenca i soggetti esclusi dall' articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106 e poi passa al dettaglio delle variazioni dalla precedente normativa.

Nuovo requisito contributivo per l'indennità di malattia per FPLS

La vecchia normativa prevedeva l'obbligo di possedere cento contributi giornalieri a partire dal 1° di gennaio dell'anno precedente dell'insorgenza dell'evento morboso, per maturare il diritto all'indennità, con la nuova disciplina si passa a quaranta giornate lavorative.

La decorrenza di entrata in vigore di questa variazione è da applicarsi dal 26 maggio 2021. Nello specifico si fa riferimento che anche i lavoratori dello spettacolo sono soggetti al principio dell'automaticità delle prestazioni, pertanto i soli contributi utili sono quelli obbligatori e non quelli figurativi o da riscatto o altri.

La decorrenza

La decorrenza spetta dal quarto giorno successivo a quello d'inizio dell'evento ed è dovuta per un massimo di centottanta giorni nell'anno solare. A seguire la circolare enuncia la misura della prestazione al 60% dello stipendio, per i primi venti giorni, al 80% per i successivi fino al raggiungimento dei centottanta previsti dalla normativa ed al 40% per alcune tipologie specificatamente individuate. Si continua con la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG), concludendo con la modalità per l’erogazione dell’indennità di malattia con la regola generale per i lavoratori a tempo indeterminato dell'anticipo del datore di lavoro fino alle casistiche in cui l'istituto è erogante dell'indennità prevista.