La Legge di Stabilità ha ridotto drasticamente lapercentuale di deducibilità dei veicoli che vengono usati nell'esercizio diarti e professioni ma che non sono considerati beni strumentali, ossia quei beni ad utilità continuativa, essenzialiper l'esercizio dell'attività d'impresa.



Dal 2013, infatti, sarà possibile dedurre dal reddito d'impresa o da quello professionale solo il 20% degli importi massimi di spesa, così riassumibili:

  • 3.615,19 euro (il 20% di 18.075,99 euro ) per le autovetture e gli autocaravan
  • 826,33 euro (il 20% di 4.131,66 euro) per i motocicli
  • 413,16 euro (il 20% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori

Che tipo di costi èpossibile dedurre

I costi riguardano, oltre l'acquisto o l'acquisizione mediante leasing dei mezzi dilocomozione, anche i relativi costi accessori,quali carburanti, pedaggi autostradali, lubrificanti, spese di manutenzione,tassa di possesso, custodia etc.).

In pratica, si tratta della metà degli importi consentitifino al 2012; gli agenti di commerciopotranno continuare a dedurre fino al limite dell'80% ed analogamente saràpossibile effettuare la deduzione integrale per i veicoli considerati benistrumentali (per esempio taxi, noleggio auto, scuole guida etc).

Per quanto concerne la deducibilità ai fini Iva, il limiteresta confermato al 40%, mentre la riforma Fornero ha ridotto la detrazionedei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, che ora sonodeducibili nel limite del 70% afronte delle precedente deduzione nella misura del 90%.

Conviene quindi effettuare appositi calcoli di convenienzaquando andremo a valutare l'acquisto di automezzi nell'ambito di eserciziod'impresa.