Autovelox e multe le sentenze della Corte di Cassazione fanno giurisprudenza. I giudici infatti hanno stabilito dei casi in cui è possibile ottenere l'annullamento della sanzione comminata per eccesso del limite di velocità. Insomma paletti più rigidi alle infrazioni del codice della strada e maggiori tutele di conseguenza per gli automobilisti.
Ecco i casi in cui il ricorso è fondato
L'autovelox deve essere sempre segnalato. Non basta la segnalazione del dispositivo in anticipo. La Corte ha infatti stabilito (ordinanza n 680/2011) che non possono esserci incroci tra la strada controllata e il luogo dove è posizionato il cartello che segnala la presenza dell'autovelox.
Insomma è necessaria una congrua distanza tra il cartello e la posizione fissa.
La multa deve essere elaborata da un agente. L'elaborazione della multa deve essere fatta da un agente preposto al servizio di polizia. Lo ha deciso la Corte di Cassazione tramite la sentenza n 7785 dell'aprile 2011. Dunque nel caso di esternalizzazione del servizio da parte dei comuni a ditte private è possibile ricorrere. La sentenza della cassazione afferma infatti che: l'elemento di "certezza e legalità" per l'automobilista è garantito solo con "la presenza del pubblico ufficiale".
In città rilevamenti solo sulle strade richiamate nell'art. 4 della legge 168/2002. In base alla norma in questione gli autovelox posso essere sempre posizionati sulle strade extraurbane principali, mai sulle strade urbane ordinarie.
La legge in questione prevede anche che sulle strade extraurbane ordinarie e urbane di scorrimento è invece necessaria l'autorizzazione del prefetto che concede l'utilizzo del rilevatore di velocità solo nei casi di pericolo, traffico intenso o impossibilità di fermare la vettura.
Attenzione invece all'altra faccia della medaglia.
Le sentenze hanno infatti stabilito che nel caso di sanzione da autovelox non è necessaria la contestazione immediata dell'infrazione. Secondo le disposizioni in vigore tra l'altro non vi sono norme che impongono un obbligo di taratura periodica del dispositivo da parte dell'amministrazione utilizzante né tanto meno una norma che preveda la decadenza della omologazione.