Da ieri non è più necessario attendere il riscontro delle controanalisi per convalidare giuridicamente i risultati di un alcol test se le prime analisi del sangue sono state eseguite in strutture ospedaliere e anche se lo scopo perseguito era esclusivamente terapeutico. Questo, in sintesi, il principio giuridico evidenziato da una recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione feriale penale, precisamente la n° 39881, depositata lunedì 4 settembre.

Il caso alla base della sentenza della Corte

Il caso portato all'attenzione dei supremi giudici riguardava un giovane neopatentato che era stato condannato pesantemente nei due gradi di giudizio precedenti per un incidente causato mentre era in stato di ebrezza.

In particolare, il ricorso presentato alla Cassazione eccepiva, in primo luogo, che il ricorrente non era stato avvisato dai sanitari, prima di eseguire il prelievo, di avere la possibilità di farsi assistere da un legale. In secondo luogo, si lamentava che il test non era conforme a dei precisi protocolli sanitari. Al contrario, sosteneva il ricorrente, il referto medico dichiarava esplicitamente che le analisi svolte sul plasma sanguigno erano state effettuate utilizzando un fattore di correzione, non avevano validità dal punto di vista medico - legale, e, infine, il referto medico stesso presentava delle omissioni o veri e propri errori materiali in quanto, ad esempio, veniva riportato un codice di cui non si è potuto decifrare il significato.

Le motivazioni della sentenza

La Corte ha, innanzitutto, chiarito che quando il prelievo di sangue avviene nell'ambito delle cure ospedaliere, secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, questo non può mai considerarsi un atto di polizia giudiziaria indifferibile o urgente.

Inoltre, i supremi giudici hanno bollato come congetture i dubbi sollevati dalla difesa del giovane neopatentato sull'attendibilità dell'esame senza il riscontro delle controanalisi.

Anche perché, argomenta la Corte, in eventuali casi dubbi la prassi consolidata è di andare ad analizzare la dinamica dell'incidente. E, nel caso specifico, è stato appurato che l'automobile era uscita di strada di ben 28 metri. Chiaro sintomo, secondo i giudici, di una guida anomala che può far presumere lo stato di ebbrezza.

Nel ricorso si contestava anche il fatto che questo stato anomalo sia stato riscontrato in un tratto stradale costeggiato da edifici, cosa che aveva impedito di concedere le attenuanti generiche. Ma, sosteneva la difesa, il numero civico visibile nella planimetria che ricostruisce l'incidente fa riferimento ad un accesso di uno stabile alquanto lontano dalla sede stradale. Comunque, la Cassazione si è limitata a ribadire che la presenza di un numero civico fa ritenere l'edificio vicino alla strada.