Tra le varie misure del decreto "Cura Italia" del 17 marzo 2020, particolare interesse riscuote la norma della sospensione dei mutui sulla prima casa, con importanti risvolti al momento non del tutto prevedibili per la risposta che avranno nei prossimi mesi le banche, sui futuri tassi di interesse.

La regola generale, anche in attesa di ulteriori dettagli sulla misura, è quella di sospendere le rate dei mutui solo quando necessario. Il richiedente, infatti, potrebbe in futuro avere delle sorprese sui tassi di interesse da ricalcolare, come successo già in altre situazioni emergenziali (ad esempio, nei mesi successivi al terremoto in Abruzzo).

Sospensione rate mutui da decreto 'Cura Italia' del 17 marzo 2020: chi può fare domanda

Tuttavia in situazioni di necessità, nelle quali rientrano tutte le fattispecie di famiglie alle prese con il pagamento delle rate e la contemporanea riduzione del reddito anche per morte, licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro o, per i lavoratori autonomi, per restringimento dei fatturati, il decreto "Cura Italia" ha previsto l'utilizzo del Fondo Gasparrini per coprire la sospensione dei mutui fino a 18 mesi.

Potranno presentare domanda di sospensione dei mutui, richiedendo l'accesso al fondo, sia i dipendenti che gli autonomi e professionisti che autocertifichino di aver registrato una riduzione del proprio fatturato superiore ad un terzo (il 33 per cento) rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre del 2019.

Attenzione alla domanda che dovrà essere, necessariamente, inoltrata alla propria banca, quella che ha concesso il mutuo: nella richiesta, come previsto dal Dl del 17 marzo 2020, non è necessario presentare l'Isee non essendoci limiti di reddito, ma dovrà trattarsi di prima abitazione e non di lusso, per un mutuo erogato non superiore ai 250 mila euro.

Presentazione domanda sospensione rate mutui Dl 17 marzo 2020: cosa paga il mutuatario

Concretamente, il beneficio dell'utilizzo del Fondo Gasparrini (ovvero il Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa attraverso il mutuo) consiste nell'ottenere "il pagamento degli interessi compensativi nella misura del 50 per cento degli interessi maturati sul mutuo residuo durante il periodo di sospensione".

Il calcolo della misura prevista in piena emergenza sanitaria della sospensione dei mutui parte, pertanto, dal capire cosa copra effettivamente il Fondo Gasparrini e su cosa vengono calcolati gli interessi, ovvero sul capitale residuo oppure sulle rate, fino ad un massimo di 18, che vengono sospese. È ovvio, infatti, che nel primo caso l'importo dovuto risulterà più elevato ed in passato, per eventi eccezionali, chi aveva sospeso il mutuo sulla prima casa si è ritrovato delle non piacevoli sorprese con il pagamento di tassi di interessi maggiorati perché ricalcolati fino alla scadenza del mutuo. Il decreto "Cura Italia" sceglie una via di mezzo: al mutuatario spetta la metà della spesa (il Fondo interviene solo per il 50 per cento).

L'incertezza però sul decreto del 17 marzo 2020 persiste sul calcolo applicato alle sole rate sospese degli interessi da pagare.

Tassi d'interesse con la sospensione mutui fino a 18 rate: quando conviene

Infatti, la misura della sospensione dei mutui per l'emergenza sanitaria è stata spiegata dall'avvocato Letizia Vescovini: "Per il sisma in Abruzzo non erano state stabilite delle regole per il calcolo degli interessi. L'Arbitro Bancario Finanziario (Abf) decise che gli interessi dovessero essere calcolati sulle sole rate sospese e non su tutto il capitale residuo (decisione numero 2699 del 23 marzo 2016). Tuttavia - conclude Vescovini - nel caso del sisma, il sistema bancario fu chiamato ad una doverosa solidarietà nei confronti della popolazione colpita, con la formulazione del decreto del 17 marzo 2020, almeno in una prima lettura, questa soluzione appare più difficile".

In altre parole, è necessario accertarsi che il ricalcolo degli interessi sui mutui avvenga per le sole rate sospese e non da qui alla fine del mutuo.

Mutui, sospensione rate per emergenza sanitaria: convenienza dei tassi di interesse e surroga mutuo

Ulteriori risvolti, non riguardanti i soli tassi di interesse, cui prestare attenzione nella sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa sono segnalati da "Facile.it". "La sospensione delle rate è comunque un elemento indicativo, per le banche, di un segnale di debolezza economica del mutuatario - spiega Ivano Cresto, responsabile Business Unit - Questa situazione potrebbe in futuro precludere la possibilità di accesso alla surroga del mutuo stesso, con rifiuti già avvenuti in passato da parte degli istituti finanziari oppure con un periodo di tempo minimo preteso per accedere alla sostituzione del finanziamento".

Considerando che alle banche, tuttavia, conviene di più una sospensione del mutuo che andare incontro a possibili insolvenze del mutuatario, il ricalcolo degli interessi e le possibili difficoltà future della misura della sospensione dovranno essere ponderati con estrema cautela. Inoltre, chi non dovesse possedere i requisiti previsti dal decreto del 17 marzo 2020 potrà, in ogni modo, interpellare il proprio istituto bancario per provare ad ottenere ugualmente la sospensione delle rate.