L'Italia è il paese dei campanili e dei gruppi d’influenza. Questa frammentazione si è riflessa sull’atomizzazione del sistema previdenziale. Ogni micro sistema ha avuto le sue regole di accesso alla pensione e il suo sistema di calcolo. Così abbiamo avuto le pensioni calcolate sull'ultima retribuzione rivalutata, pensioni liquidate con 14 anni 6 mesi di servizio..

Erano gli anni dell'euforia della crescita, in cui il numero dei lavoratori superava molto quello dei pensionati. Poi il ciclo si è invertito e la scure dei tagli si è abbattuta su tutti al fine di porre un freno alla spesa e perseguire un’equità tra tutti i lavoratori.

In questo scenario s’inserisce l’esperienza di quanti si trovano con posizioni contributive frammentate in diverse Gestioni, con la conseguenza di non raggiungere i requisiti per la pensione in nessuna di esse.

Per far fronte agli effetti più acuti del sistema, intervenne la legge 322/58 che consentiva la costituzione della posizione assicurativa gratuita a quanti non maturavano il diritto a pensione presso forme di previdenza “sostitutive dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altre forme di previdenza”.

 In seguito intervenne la legge 29/79 che prevede:

- La ricongiunzione nel Fondo dei Lavoratori Dipendenti dei contributi versati nella Gestioni dei lavoratori autonomi, con il pagamento di un onere da parte del richiedente.

L'onere è giustificato dal passaggio da un regime meno conveniente a uno più conveniente (art. 1);

- La ricongiunzione presso l’INPS dei periodi contributivi di ordinamenti pensionistici “alternativi”, senza oneri per il richiedente. Il diverso trattamento era giustificato dal passaggio da un regime pensionistico più conveniente a uno meno conveniente (art. 1);

- La ricongiunzione, a titolo oneroso, dall’INPS ad altri Fondi (art.2).

Nel 1990 intervenne la legge n. 45 che regolamenta la ricongiunzione dei contributi versati presso le casse di previdenza per i liberi professionisti, sempre a titolo oneroso.

Le innovazioni della legge 30 luglio 2010, n.122

 Nel 2009 il Dl 78/2009, recependo la sentenza della Corte di giustizia Ue C-46/07, stabilì un graduale innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici iscritte alle forme esonerative dell'Ago, fino 65 anni di età, mentre per le iscritte Inps il requisito rimaneva fermo a 60 anni.

Per evitare che le donne del pubblico impiego potessero trasferire gratuitamente la contribuzione dall'Inpdap all'Inps, al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia con un requisito anagrafico ridotto, lo stesso Dl 78/2010 abrogò la legge 322/1958. Così anche la ricongiunzione dai fondi alternativi all’INPS dovrà avvenire a titolo oneroso, come tutte le altre forme di ricongiunzione. Sotto tale profilo l’innovazione oltre che a un criterio di opportunità sembra rispondere a un criterio di equità tra i lavoratori.

L’onere della ricongiunzione, determinato con le regole dei riscatti, è certamente molto alto, ma è solo la medicina non il male del sistema. Il male risiede nell’atomizzazione del sistema pensionistico e nei suoi privilegi.

Peraltro, in alternativa, si è reso più facile il ricorso alla totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni, anche se con il calcolo contributivo, peraltro esteso ormai a tutti dalla Fornero. L’altra via sarebbe di dare tutto a tutti come in passato, aggravando sempre di più l’insostenibilità del sistema e riservando ai nostri figli un nero avvenire.