Non più vendita o svendita della nuda proprietà. Il più delle volte causata dalla necessità di liquidità, per gli ultimi anni di vita. Con l'entrata in vigore (6 maggio 2015) della legge 2 aprile 2015, n.44 che modifica l'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, (GU n. 92 del 21 aprile 2015), una boccata di ossigeno alle persone anziane. Difatti, prima, era molto difficile ottenere dalle banche un finanziamento senza una fidejussione prestata da terzi.

Un vero dramma, perché pur possedendo un immobile, non era sufficiente. Bisognava ricorrere ai figli, che non sempre erano in grado di intervenire per i loro impegni già presi col mutuo di casa, acquisto della macchina, ecc. Ritorno sull'argomento per marcare l'effetto psicologico che, l'approvazione della citata legge, ha avuto sulle persone di una certa età. Ad un certo punto della vita, proprio quando pensi di essere stato un buon padre per aver dato sostentamento alla famiglia, di aver educato i figli nel modo migliore dandogli un certo grado di istruzione e di aver avuto il coraggio di aver acquistato un'abitazione, ti accorgi che tutto ti crolla addosso. Ti senti solo contro tutti. La banca risponde: lei è persona rispettabile ma le nostre disposizioni interne non ci consentono di erogare prestiti a persone che superano l'età di settantacinque anni. Un vero dolore per sentirsi impotente.

Un ringraziamento al governo che ha saputo riconoscere questa necessità, risolvendo un grosso problema sociale. Insomma un piccolo provvedimento che ha una grossa valenza. L'ultimo atto dev'essere fatto dal ministro dello Sviluppo Economico, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, di concerto con l'associazione bancaria italiana e l'associazione dei consumatori, con proprio decreto, adottando un regolamento in cui precisa le regole per la concessione dei prestiti vitalizi ipotecari ed in quali casi è consentita la richiesta di rimborso integrale del finanziamento dalla banca, specificandone le modalità.