La crisi greca e l'esito del referendum del 5 luglio 2015 esortano gli studiosi di economia e politica a ricercare soluzioni equilibrate di modifica dei trattati europei con l'obiettivo di interpretare le istanze delle popolazioni in difficoltà economica e favorire così il processo di integrazione politica dei diversi Stati europei, pur mantenendo l'autonomia istituzionale degli Organismi finanziari e della BCE dai governi nazionali e dalla Commissione europea.
L'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2012/C 326/01), che ha incorporato i principi fissati nel Trattato di Maastricht, stabilisce che "l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) … è il mantenimento della stabilità dei prezzi".
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) successivamente ha chiarito che per stabilità dei prezzi deve intendersi un tasso d'inflazione su livelli inferiori, ma prossimi, al 2 per cento nel medio periodo.
Andrebbe apportata una modifica all'art. 127 del Trattato UE, aggiungendo un secondo obiettivo al SEBC (Sistema europeo di banche centrali) oltre a quello del "……mantenimento della stabilità dei prezzi"; l'obiettivo "… della piena occupazione" al quale il Consiglio direttivo della BCE potrebbe dare chiarezza di contenuto, per esempio, stabilendo che per orientamento alla piena occupazione debba intendersi il non superamento del 5 per cento del tasso di disoccupazione media in ambito europeo e dell'8 per cento all'interno di ciascun singolo Paese.
La concessione di contributi a fondo perduto ed il finanziamento monetario agli Stati dovrebbero poi essere consentiti alla BCE modificando così l'articolo 123 del medesimo trattato UE laddove dice: "Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia … a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito …".
Andrebbe introdotta al termine del medesimo articolo la seguente affermazione: "E' consentita la concessione di contributi a fondo perduto e/o il finanziamento monetario agli Stati, di cui al paragrafo precedente, esclusivamente nel limite del 10% in un triennio rispetto al PIL medio europeo, relativo anch'esso al triennio precedente, al fine di superare squilibri occupazionali territoriali e/o ridimensionare a ciascun singolo Paese il peso dei debiti sovrani nazionali, a condizione dell'avvenuta rilevazione in quel Paese di un avanzo primario strutturale, almeno nell'ultimo triennio.
Altresì è consentita la concessione di contributi a fondo perduto e/o il finanziamento monetario agli Stati, di cui al punto precedente, nel limite di un ulteriore 10% in un triennio rispetto al PIL europeo, relativo anch'esso al triennio precedente, al fine di sostenere politiche di crescita economica continentale finalizzate a favorire l'occupazione."
Con tali revisioni indicate nei paragrafi precedenti può essere mantenuta l'indipendenza della BCE che rimarrebbe invece affermata all'articolo 130. Il Trattato fissa pertanto degli obblighi sia per le autorità di politica monetaria, che non possono piegarsi a pressioni politiche, sia per i governi, ai quali è proibito di esercitarle. Continuerebbe a mantenere la sua utilità anche l'articolo 284 che obbliga la BCE a trasmettere al Parlamento europeo, alla Commissione e al Consiglio europeo una relazione annuale.
L'obbligo di rendiconto, associato a un mandato con due obiettivi chiari, stabilità dei prezzi e piena occupazione, fa sì che l'autorità di politica monetaria possa essere valutata ex post e sia quindi "accountable".