Tra i docenti si sta sviluppando un dibattito circa la possibilità reale di poter promuovere un referendum abrogativo della Buona Scuola. Entra in gioco la questione Def 2015 al quale è stato collegato il recente DDL scuola approvato dal Senato per cui, giustificando il collegamento del disegno di legge ad un documento di programmazione economica, indire un referendum sarebbe impossibile. Per fare chiarezza intorno alla questione gioverà ripassare quanto disciplinato dall'art. 75 della nostra Costituzione così come descritto su cortecostituzionale.it in relazione all'inapplicabilità di detto istituto referendario allorquando si tratti di leggi tributarie e di bilancio nonché alla ratifica di trattati internazionali.

Gioverà altresì ricordare che si parla di leggi o atti aventi forza di legge come ad esempio i decreti legislativi. Nel nostro caso invece si tratta di disegno di legge (ddl) collegato ad un Def e non di decreto.

Dell'ammissibilità

Su rivistaaic.it, sito della Associazione italiana dei Costituzionalisti, si trova la risposta al quesito dell'ammissibilità di una consultazione referendaria volta all'abrogazione totale di una legge. A giustificazione della risposta affermativa rilasciata in esso, vengono citati gli approdi interpretativi sulla legge n. 352 del 1970, considerata come implementazione coerente della previsione costituzionale. Il paradigma contenuto nella fase dell'iniziativa si riallaccia con certezza alla questione dell'abrogazione totale. In conclusione un referendum abrogativo è assolutamente lecito purché non in contrasto con l'articolo 75 di cui sopra e se non va contro la Costituzione.

I tempi per le richieste

Per giungere ad un giudizio di ammissibilità non è necessario che qualcuno se ne debba assumere l'iniziativa. La Corte Costituzionale viene investita di detto giudizio a condizione che l'Ufficio centrale del referendum certifichi la regolarità della richiesta. Successivamente si può passare alla fase di indizione della consultazione referendaria. Qualora le richieste vengano presentate entro il 30 di settembre spetta poi all'Ufficio centrale adempiere al controllo di ammissibilità entro la data del 15 dicembre. La Corte Costituzionale è chiamata alla delibera entro il 20 di gennaio dell'anno successivo in maniera tale da arrivare alla consultazione vera e propria in un periodo di tempo tra il 15 aprile e il 15 giugno. In questo modo si concretizza un'alternativa costituita dal ricorso attraverso la strada giudiziaria.