Dovere dell'Italia è riformare la legge sull'ergastolo ostativo, che impedisce a un condannato la concessione di benefici in caso di non collaborazione con la Giustizia. Tale è la decisione della Grand Chambre di Strasburgo che rigetta il ricorso del governo italiano dopo la condanna emessa lo scorso 13 giugno riguardo alla bocciatura del "fine pena mai". Qualsiasi condannato, mafioso o terrorista che sia, non può essere privato della speranza di un recupero, ma deve avere possibilità di pentirsi, redimersi e migliorare la propria condizione.

La sentenza

Dalla sentenza del 13 giugno 2019, la Grande Camera di Strasburgo, l'organo della Commissione europea dei diritti umani, è emerso che la normativa sull'ergastolo ostativo lede il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, come la tortura (articolo 3 della Convenzione). In un tale contesto si fa riferimento al caso del capocosca di Taurianova, Marcello Viola, in carcere sin dal principio degli anni '90 e condannato a 4 ergastoli per omicidi plurimi, detenzione d'armi illecite e sequestro di persona. Viola non ha mai cambiato posizione, non ha mai optato per una diversa forma comportamentale, non ha mai neppure preso in considerazione l'idea di collaborare con la giustizia e, proprio in virtù di ciò, si è visto rifiutare sia i permessi premio sia le richieste di libertà condizionale.

I giudici di Strasburgo ritengono che non si può negare a vita, a un condannato, il diritto ad avere un'esistenza libera basandosi semplicemente sul rifiuto di collaborazione. "Il non collaborare di un condannato" secondo la Corte di Strasburgo "Non significa necessariamente che questi non si sia pentito dei propri atti e che, di conseguenza, sia ancora in contatto con le organizzazioni criminali e che costituisca un pericolo per la società".

Pertanto, le motivazioni di una collaborazione possono essere molteplici, su tutte la paura di mettere a repentaglio la propria vita o quella dei propri cari. D'altronde, i giudici ammettono altresì che la collaborazione con la giustizia possa avere un doppio fine e che quindi non sia del tutto trasparente.

La modifica della legge

In sostanza, la modificazione della legge sull'ergastolo ostativo, promosso da Falcone e Borsellino, appoggiato dalle magistrature e osteggiato da mafiosi e terroristi, non implica la libertà di soggetti che si sono resi protagonisti di atti atroci e stragi, il cui ricordo delle vittime è onnipresente. Non sta neppure a significare che la richiesta di libertà di Marcello Viola debba essere accolta, riguarda piuttosto la modifica del vincolo tra il non avere sconti di pena e la mancata collaborazione con la giustizia.

In realtà, la normativa del 41bis dell'ordinamento penitenziario non esclude a priori la concessione di benefici, che - appunto - vengono concessi anche nel caso in cui la collaborazione appaia oggettivamente irrilevante, a patto però che "siano stati acquisiti elementi tali da esclude in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".

Ed ecco la vera e profonda ragione dell'ergastolo "ostativo": la caratteristica peculiare di un mafioso è la conservazione permanente del suo dovere di obbedienza nei confronti di una determinata famiglia criminale.