Locazioni abitative:anno nuovo, regole nuove. La legge di stabilità 2014, con l'introduzione del comma 1.1 all'art. 12 del D.L. 6/12/2011, n.201 (c.d. decreto Monti), ha stabilito che apartire dal 1 gennaio 2014 è obbligatorio l'utilizzo esclusivo di sistemidi pagamento "tracciabili" per la corresponsione degli affitti. Vediamo indettaglio cosa significa.

Quando si applica

La nuovadisciplina dovrà essere rispettata in tuttii casi di locazioni di immobili aduso abitativo, fatta eccezione pergli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nellospecifico, non rilevano gli importi dei canoni, dunque sono vietate le transazioniin denaro contante anche per importiirrisori. Allo stesso modo, non èuna discriminante nemmeno la durata del rapporto locativo, infatti ildivieto opera anche nei casi di contrattitransitori o ad uso turistico, promuovendosi pertanto come uno strumento efficace per la lotta agliaffitti in nero, ma complicando la gestione dellelocazioni stagionali.

Quali sono le modalità di pagamento ammesse?

In alternativa al denaro contante, potranno essere adottate tutte quelle forme di pagamento i cui movimenti risultano tracciati, in uscita ed in entrata, come:

  • bonifici bancari, postali
  • assegni bancari, postali, circolari
  • carte di credito, carte di debito
etc.

Le locazioni commerciali

La nuova normativa si applica solo alle locazioni di tipo abitativo.

In assenza di indicazioni specifiche, per ciò che concerne gli adempimenti connessiai contratti ad uso commerciale, resta ammissibile l'uso del contante sino alla soglia di €.999,99.

Diversi interventi legislativi 

Quello delle locazioni è un settore oggetto di numerosi "ritocchi" normativi.  I nuovi contratti dovranno tener conto delle varie disposizioni introdotte, come ad esempio la nascita del nuovo modello F24 Elide da utilizzare a partire da febbraio (anche se per un periodo transitorio resterà ancora a disposizione il vecchio F23) per il versamento delle imposte di registro e degli altri oneri.