La Tasi,insieme alla Tari e all’Imu,ricade nella cosiddetta IUC;quest’ultima infatti non è un tributo in senso stretto, ma più propriamente la si puòdefinire un “cappello” sotto il qualerientrano le tre imposte: Imu, Tari e Tasi. L’Imu, difatti, è stata abolita solo per la prima casa, purché però nonsi tratti di una prima abitazione “signorile”, una villa o un palazzo diinteresse storico-artistico.

La Tasi, invece, ha ancora un destinoincerto: quel che si sa è che trattasi di una tassa relativa ai serviziindisponibili, cioè quei servizi rivolti alla collettività (pubblicailluminazione, manutenzione del manto stradale, ecc.).

Nel frattempo, la Commissione Affari costituzionali èintervenuta per esprimere un pareresulla legittimità costituzionale, che è stato – come facilmente intuibile– contrario.

Infatti, il Decreto Milleproroghebis, emanato a fine dicembre 2013, non ha superato il vaglio dicostituzionalità proprio perché con esso il Governo si è posto l’obiettivo direcuperare parte delle norme contenute nel precedente decreto “Salva Roma”, cheil Presidente Napolitano ha imposto di non convertite.

Con il “ripescaggio” ditali norme si è contravvenuto quindi al principio costituzionale della “nonreiterazione degli atti governativi ormai decaduti”. Da oggi, quindi, ildecreto Milleproroghe bis è demandato al Senato che, con le modifiche apportate,racchiude le nuove disposizioni sulla Tasi, tassa che i contribuenti dovrannoversare ai Comuni.

Con l’imposizione della Tasi il Governo si pone un duplice scopo, da un lato assicurare ilgettito fiscale agli enti locali e,dall’altro aumentare le detrazioniper le famiglie con reddito basso.

Intanto, arrivano le prime valutazioni sulle modifiche alla tassache dovremo corrispondere sulla prima casa. I sindaci di ogni Comune dovrannoquantificare l’importo della Tasi, e ciò in conseguenza della facoltà concessadal Parlamento di aumentare le aliquote entro la soglia di 3,3 per mille pergarantire le detrazioni alle famiglie numerose e con reddito basso.

Così,succederà che abitazioni rientranti ad esempio nella classe A/2, l’importo dapagare sarà – in proporzione – inferiore rispetto a case incluse nella classeA/3; non solo, la disuguaglianza si riscontrerebbe anche a parità di classe diriferimento, per abitazioni ubicate in Comuni differenti.

In definitiva, le ovvie modifiche chesaranno apportate, andrebbero sicuramente trattate al di fuori deldecreto Milleproroghe bis che, con molteprobabilità, potrebbe essere dichiarato incostituzionale.