Con provvedimento del 10 marzo 2014 l'Agenzia delle Entrate ha apportato varie modifiche al Modello 730/2014 e alle relative istruzioni, che vanno a integrare e correggere alcuni errori materiali e aggiornano alcune descrizioni in diversi righi. Vediamo quali sono le principali modifiche intervenute.

Frontespizio 730/2014

E' stata inserita la casella "730 senza sostituto" che deve essere compilata, indicando la lettera "A", in presenza di Modello 730/2014 presentato da lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta nei mesi di giugno e luglio che possa eseguire le operazioni di conguaglio.

La novità di quest'anno è che la dichiarazione 730/2014 può essere presentata anche in presenza di conguaglio a debito per il contribuente. In questo caso, i versamenti dovranno essere eseguiti entro gli stessi termini previsti per la presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche, vale a dire 16 giugno (ovvero 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) avvalendosi di un numero di rate comprese tra due e sette.

Familiari a carico

In presenza di figli residenti all'estero e di figli in affido preadottivo, la compilazione delle caselle "Numero figli residenti all'estero" e "Numero figli in affido preadottivo" è alternativa con riferimento al medesimo figlio.

Quadro A (Redditi dei terreni) e Quadro B (Redditi dei fabbricati)

E' stato precisato che in caso di terreni non affittati l'effetto sostitutivo IMU-IRPEF si applica anche se per il 2013 è stata versata una sola rata ovvero la Mini-Imu.

Stessa precisazione è stata effettuata con riferimento ai redditi dei fabbricati, per i quali non sono dovute IRPEF e addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è stata versata l'IMU ( o Mini-Imu) nel 2013.

Quadro F - Dipendenti senza sostituto - Acconti 2013

Il Modello 730/2013 casi particolari poteva essere presentato dai contribuenti privi di un sostituto d'imposta unicamente se dalla dichiarazione dei redditi risultava un conguaglio a credito; tuttavia, il dichiarante poteva comunque essere obbligato al pagamento di somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione, acconti 2013 compresi, che sono state compensate direttamente dall'Agenzia delle Entrate decurtandole dal credito rimborsato.

In questi casi gli acconti 2013 relativi ad Irpef, addizionali e cedolare secca da riportare nel rigo F1 sono indicati nei righi 94, 95, 97, 100 e 101 (114, 115, 117, 120, 121 per il coniuge) del Modello 730-3/2013.

Prospetto di liquidazione 730/2014

E' stato precisato con la descrizione del rigo 164 (Importo che sarà rimborsato dall'Agenzia delle Entrate) che l'ammontare del rimborso sarà diminuito dell'importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.

Con tale opportuna precisazione l'Amministrazione finanziaria elimina l'incongruenza derivante dal fatto che il contribuente con credito superiore ad € 4.000,00 avrebbe dovuto versare eventuali acconti 2014 a novembre e vedersi rimborsare il credito 2013 solo a partire da gennaio 2015.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello 730/2014 e le relative istruzioni aggiornate.