Il 16 ottobre è stato il giorno di scadenza per il versamento dell'acconto Tasi per gli immobili situati nella stragrande maggioranza dei comuni italiani, più di 5 mila in tutto, che hanno provveduto a decretare le aliquote dell'imposta entro il 10 settembre scorso e che abbiano inviato la delibera al Ministero dell'Economia per la pubblicazione sul sito ministeriale entro il 18 settembre. Ma cosa succede in caso di errori nel calcolo della tassa sui servizi indivisibili o nel caso in cui, per qualunque motivo, non sia stato possibile versare l'imposta entro la scadenza?

In quest'ultimo caso è possibile sanare la violazione nei successivi 14 giorni rispetto alla scadenza, pagando una sanzione ridotta che è dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, oltre a corrispondere gli interessi legali che sono calcolati al tasso dell'1%. Tale procedura è chiamata ravvedimento e costituisce una sorta di condono, mediante il quale è possibile sanare la propria posizione, sia nel caso in cui il pagamento del tributo sia stato effettuato in maniera parziale, situazione che si verifica in caso di errori nel calcolo, sia nel caso in cui il pagamento non sia stato proprio effettuato. Ma, trattandosi di una seconda possibilità, prima si procede al pagamento, meno si paga di sanzioni e interessi: fino a 14 giorni dopo la scadenza, la maggiorazione è appena dello 0,2% per ciascun giorno di ritardo, derivante dalla modifica apportata all'articolo 13 del decreto legislativo n.

471 del 1997, in base alla quale la sanzione del 30% per l'omesso, il parziale o il tardivo versamento dell'imposta può essere ulteriormente ridotto ad un importo pari alla quindicesima parte (appunto, lo 0,2%) per ciascun giorno di ritardo, purché non si superino i 14 giorni.

Versamento in ritardo Tasi, come fare ricorso

In alternativa, è possibile presentare ricorso in tempi brevi, entro 30 giorni dalla violazione, pagando una sanzione ridotta del 3% (un decimo del 30%). Oppure, si può procedere con la sanatoria lunga entro un anno, ma in questo caso la sanzione dovuta sarà del 3,75% (un ottavo del 30%).