Il 16 dicembre 2014 è scaduto il termine per il pagamento dell'imu e della tasi dovuto per l'anno 2014.Tutti coloro che per svariati motivi: code alle banche o poste, dimenticanza, mancanza di liquidità etc. non hanno potuto adempiere il pagamento del tributo entro la scadenza ordinaria, possono rimediare avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare l'omissione applicando delle sanzioni ridotte.Il fisco italiano, a differenza di quanto avveniva anni fa è, infatti "benevolo" verso i contribuenti che decidono di sanare la propria posizione.

Come pagare imu e tasi in ritardo con il ravvedimento operoso

Occorre innanzitutto evidenziare che la sanzione ordinaria per il pagamento in ritardo dell'imu e della tasi è del 30% oltre agli interessi dell'1% ma, appunto, se si decide di regolarizzare spontaneamente l'omissione di quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso tale sanzione viene sensibilmente ridotta.

Ravvedimento sprint

È possibile ravvedersi entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento versando in aggiunta all'imposta e agli interessi dell'1% la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo; ipotizzando ad esempio che il pagamento di imu e tasi avvenga con 7 giorni di ritardo la sanzione applicabile è pari all'1,40% (0,2x 7).

Ravvedimento breve

Se invece il pagamento dell'imu e della tasi avviene con un ritardo compreso tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla data di scadenza dovrà essere versata in aggiunta all'imposta e agli interessi la sanzione fissa del 3%

Ravvedimento lungo

Passato il termine del trentesimo giorno è prevista un'ulteriore possibilità per il contribuente di sanare l'omissione ricorrendo al ravvedimento lungo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa alle variazioni dell'anno 2014, ovvero entro il 30 giugno 2015, versando sempre in aggiunta all'imposta e agli interessi legali dell'1% la sanzione ridotta del 3,75%.

Per il pagamento con ravvedimento per imu e tasi non è previsto uno specifico codice tributo e le sanzioni e gli interessi legali sono versati cumulativamente all'imposta principale barrando sulla delega F24 la casella "Ravv".

Va ricordato, infine, che per avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso e sanare la propria situazione debitoria con il pagamento delle sanzioni ridotte è necessario che la violazione non sia stata contestata e che non siano iniziate attività di accertamento delle quali sia stato informato il contribuente.