La disciplina fiscale cambia molto velocemente e spesso anche per esperti del settore è tanto difficile quanto importantissimo esserne pienamente informati. Il presente articolo permette di avere una sintesi della disciplina del rimborso Iva in vigore dal 2015.

L'articolo 13 del decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) ha modificato l'articolo 38-bis Dpr 633/72 inerente il rimborso dell'Iva. E' stato innalzato il tetto massimo dei rimborsi Iva senza garanzia ed è stata tolta tale limitazione per i soggetti ritenuti "virtuosi" a patto che questi ultimi siano in possesso del visto di conformità.

Nel dettaglio, in tema di rimborsi iva, è stata incrementata la soglia massima rimborsabile senza necessità di avere una fideiussione. Tale incremento è applicabile solamente ai contribuenti in possesso del visto di conformità.

Il visto di conformità è l'attestazione che i dati esposti in dichiarazione siano conformi ai documenti esibiti dai contribuenti e che siano stati correttamente indicati. Tra i documenti conformi rientrano gli oneri deducibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute spettanti, gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto nonché i rimborsi spettanti. Il visto di conformità fa scattare un duplice controllo da parte dell'AdE. Sarà, infatti, informato contestualmente al contribuente anche il responsabile che ha rilasciato il visto di conformità.

Il contribuente in possesso del visto di conformità può chiedere ed ottenere due tipologie di rimborsi:

  1. Per quanto riguarda i rimborsi cosiddetti "liberi" vale a dire inferiori a 15.000 € non è necessario alcun adempimento ad hoc bastando l'emersione di un credito dalla dichiarazione presentata. L'unico dubbio da porsi è se la soglia indicata debba intendersi complessiva per anno, o se la stessa debba riferirsi alla singola tipologia di rimborso, trimestrale o annuale. La circolare ministeriale n. 32 del 2014 ha però tempestivamente chiarito che il calcolo del limite deve essere riferito alla somma delle richieste effettuate (trimestrale più annuale).
  2. Ai contribuenti virtuosi che intendono richiedere rimborsi Iva superiori a 15.000 € sono invece richiesti una serie di adempimenti. La condizione principale per poter ottenere il rimborso è la sussistenza della condizione di virtuosità del contribuente. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione è necessario che il contribuente presenti preventivamente la dichiarazione dei redditi sulla quale deve essere stato apposto il visto di conformità e solo successivamente può avere inizio l'iter di rimborso. La legge prevede l'esistenza solo della definizione di contribuente non virtuoso (si rimanda all'art. 38-bis dell'Iva).

Dal 1° gennaio 2016 verrà meno la comunicazione dati iva ed entrerà in vigore l'obbligo di invio entro il 28 febbraio della dichiarazione Iva autonoma. In previsione vi è anche un incremento delle aliquote Iva. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dell'amministrazione finanziaria.