La sanatoria riguarda l'errato o mancato pagamento dell'Imu dovuta sui terreni per il 2014 dai soggetti indicati dal Decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015. Un emendamento della commissione Finanze e Tesoro ha fissato una nuova data per recarsi alla cassa: il prossimo 31 marzo.

Incertezza della norma tributaria: no a sanzioni e interessi

Si tratta di una sanatoria e non di una proroga in considerazione del fatto che la scadenza stabilita al 10 febbraio è già trascorsa. In questa data era particolarmente percepito il quadro di incertezza normativa che ha indotto molti contribuenti a errori nella definizione dell'importo pagato o a non rispettare la scadenza.

L'emendamento non prevede sanzioni in sintonia con quanto previsto dallo Statuto del Contribuente, articolo 10: "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria".

Esentati

A fronte di soggetti che a partire dal 2014 devono versare l'Imu esiste una vasta platea di esentati indicati nell'articolo 1 del decreto legge n. 4/2015 lettere a) e b). In dettaglio l'esenzione si applica:

"a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat".

Classificazione Istat dei Comuni

Per stabilire il tipo di esenzione si deve consultare l'elenco Istat redatto in più colonne per ogni comune. La colonna da consultare è quella denominata "Comune Montano".

Per i comuni esenti è riportata la lettera T (totalmente montano). La lettera P (parzialmente montano) è indicata per i comuni esenti solo per determinate categorie: terreni posseduti e condotti da CD e IAP oppure posseduti da questi e dati in fitto o in comodato ad altri CD e IAP. Se la sigla è NM (non montano) si deve pagare l'Imu.