Il giorno 16 giugno scade il termine del pagamento delle imposte comunali sulla casa. L'abitazione principale, in cui risiedono il proprietario ed i familiari, non è soggetto all'IMU, ma solo al pagamento della Tasi. Nel caso in cui la stessa abitazione è composta da due unità immobiliari, l'esenzione si applica solo su una. In questo caso, se il proprietario è sempre la stessa persona, si può procedere alla fusione catastale delle stesse u.i., salvo poi eventuali adeguamenti urbanistici, conservando il diritto all'esenzione sull'unità immobiliare risultante.
Se invece le due unità costituenti l'abitazione sono, ad esempio, intestate una al marito e l'altra alla moglie, si può procedere come sopra, e cioè alla fusione "ai soli fini catastali" ma l'unità immobiliare risultante sarà composta da due porzioni con le relative rendite, di cui una porzione intestata al marito e l'altra alla moglie, ed anche in questo caso conservando il diritto all'esenzione.
Residenze dei coniugi separati e Affitti parziali
Per i coniugi nello stato civile di separati, l'esenzione IMU viene riconosciuta ad entrambi se le due abitazioni sono in comuni diversi; nello stesso comune tocca solo ad uno dei due. Il diritto di esenzione viene esteso, in tutti i casi, alle pertinenze, al massimo tre se sono accampionate in ciascuna delle categorie C2, C6, C7, da considerare nelle tre anche eventuali accessori accertati congiuntamente all'abitazione (es.
cantina). Anche nel caso di alcuni affitti parziali di alcune stanze dell'abitazione principale, non si perde il diritto all'esenzione. Non è chiaro se è l'inquilino a versare pro-quota la Tasi o rientra in quella versata dal proprietario e riferita all'intero appartamento. La misura massima dell'imposta è del 2,5 per mille, il comune può elevarla fino al 3,3 per mille nel caso in cui vi siano agevolazioni relative.
Altri casi da considerare
Abitazione in proprietà di due persone diverse di cui una la utilizza come prima casa e l'altra come seconda casa: il diritto all'esenzione va solo a quella della prima casa. Diritto di abitazione al coniuge superstite: i tributi, per intero, sono a carico del titolare del diritto di abitazione e nulla è dovuto dagli eredi.
Non godranno invece del beneficio dell'esenzione quelle abitazioni accatastate nelle categorie di lusso A1 (case signorili), A8 (Ville), A9 (Castelli), la cui aliquota è del 4 per mille ma che può essere variata dal 2 al 6 per mille con diritto ad esenzione di €. 200 elevabile, a discrezione del comune, fino all'intera imposta.
Abitazione intestata a due fratelli: l'esenzione spetta al fratello che utilizza la casa come abitazione principale. Abitazioni date ai figli in comodato gratuito: solo per una unità è consentita l'esenzione, rispettando le condizione imposte dal Comune. ( vedi Il Sole 24 Ore del 3 giugno 2015).
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