L'IMU è la tassa sugli immobili che ha sostituito l'ICI, fino all'anno scorso in via sperimentale, mentre dal giorno 1 gennaio 2015 a pieno regime. Essa è parallela alla Tasi altra tassa sugli immobili che però grava solo sugli immobili riconosciuti come abitazione principale o prima casa che dir si voglia. L'IMU copre tutti gli immobili che non rientrano nel pagamento della Tasi, pertanto di norma bisogna pagarla per tutti i fabbricati ed i terreni posseduti oltre all' immobile dove si vive abitualmente. Ne deriva quindi che l'IMU non è dovuta sulla abitazione principale tranne nei casi in cui l'abitazione principale risulti in catasto alle categorie A/1, A/8 ed A/9, ossia appartamenti di lusso.

L'esenzione IMU per l'abitazione principale (e la sua pertinenza) può essere applicata per un solo immobile anche se i componenti del nucleo familiare abbiano residenze diverse nello stesso comune. Se invece le residenze di alcuni componenti il nucleo familiare ricadano in comuni diversi, per esempio in due comuni limitrofi, l'esenzione può essere applicata a tutti e due gli immobili.

E' esente da IMU anche la casa che dopo una sentenza di separazione o divorzio è stata assegnata al coniuge. L'IMU non si paga sugli immobili di cooperative edilizie adibiti ad abitazioni principali sempre che la proprietà sia indivisa. I fabbricati di nuova costruzione destinati alla vendita, non sono soggetti ad IMU se risultino invenduti o non dati in locazione.

Le case popolari e quelle che in genere rientrano nell'edilizia pubblica residenziale sono anche esse esenti. Non si paga l'IMU per i terreni situati in comuni classificati come montani e su tutti gli immobili che non sono un indice di ricchezza come i ruderi, le case diroccate, le unità collabenti, pollai, stalle e così via.

Per i residenti all'estero proprietari di più immobili nello Stato italiano, un solo fabbricato può essere adibito ad abitazione principale e quindi esonerato dal pagamento dell'IMU. Per gli altri l'imposta è dovuta. Per coloro che hanno già pagato l'IMU erroneamente, o in misura maggiore, è possibile chiedere al comune il rimborso di quanto pagato in più, o quanto meno chiedere di effettuare il conguaglio su quello che effettivamente si sta per pagare quest'anno.