In queste settimane la società di riscossione più famigerata, ossia Equitalia, sta notificando a molti contribuenti diverse cartelle esattoriali e solleciti per il mancato pagamento del bollo auto. Molte di esse però sono già prescritte e quindi non dovute dai cittadini.
Cartelle di pagamento: come verificare se sono prescritte
Innanzitutto è bene verificare se vi sono vizi di nullità e controllare se è decaduto il termine di decadenza per la notifica delle cartelle. Equitalia, come qualsiasi altro agente della riscossione, può notificare la cartella esattoriale ai contribuenti morosi entro un precisotermine.
Nel caso di sanzioni amministrative il termine è di due anni come stabilito dall'art.1, comma 153, della Legge n. 244/2007, che decorre dal momento in cui l’ente pubblico creditoreha iscritto il tributo a ruolo. Per conoscere esattamente la data in cui un debito è stato iscritto a ruolo, bisogna vedere il ‘dettaglio degli addebiti’ della cartella di pagamento: in questa sezione è indicato il numero del ruolo e la data in cui è stato reso esecutivo. Se tra quest’ultima data e quella di notifica della cartella di pagamento sono trascorsi più di due anni (nel caso di sanzioni amministrative), allora il pagamento non è dovuto in quanto prescritto. Quanto al bollo auto, la Regione deve necessariamente prima notificare l'avviso di accertamento entro il 3° anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato ilpagamento del bollo; poi, la notifica della cartella da parte del concessionario (Equitalia) deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo (ovverodoposessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento in caso di mancata impugnazione).
Nello screenshotqui in basso sono cerchiati alcuni dettagli utili da controllare.
Interruzione: il termine di prescrizione di tre anni si può tuttavia interrompere e questo accade quando Equitalia, prima della scadenza, invia un ulteriore atto come il sollecito di pagamento. Ogni atto notificato da Equitalia deve però avvenire a mezzo raccomandata, sono quindi nulli quelli inviati ad esempio tramite ‘posta massiva’.
Cosa fare in caso di cartella di pagamento Equitalia
Fatti gli opportuni controlli, i contribuenti che hanno ricevuto una cartella esattoriale potrebbero aver dimenticato o perso un eventuale sollecito di pagamento precedente. In tal caso è possibile recarsi agli sportelli di Equitalia e fare istanza di accesso agli atti (anche a mezzo pec).
Entro 30 giorni l’agente della riscossione (Equitalia o Soget, ecc.) deve necessariamente rispondere al contribuente e in caso di mancata risposta è possibile fare ricorso al Tar. Ottenuta la copia dell’estratto di ruolo, se risulta prescritto il tributo richiesto allora conviene fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (se si tratta di tributi); se invece si tratta di sanzioni amministrative è invece competente il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda del valore e del tipo di atto da impugnare.