Dopo le novità introdotte dal Decreto Legge n. 83/2015 sulle nuove norme in materia di pignoramento del conto corrente, altre se ne aggiungono in tema di riscossione: torna ad essere applicabile l'anatocismo su cartelle di pagamento/esattoriali sebbene il D.L. n. 70/2012 lo avesse eliminato. Alle Camere è all'esame un decreto legislativo che introdurrà una nuova disposizione normativa con la quale si prevede la reintroduzione degli interessi sugli interessi non solo di imposte/tributi e violazioni non pagate e confluite nelle cartelle esattoriali degli agenti della riscossione (Equitalia, Soget, ecc.), ma anche di sanzioni ed interessi dovuti al ritardo nell'iscrizione a ruolo e nel caso di dilazione nella rateazione del pagamento delle suddette cartelle.

In una sola parola, anatocismo: interessi su inetessi.

Si tratta, questa volta, di una manovra davvero inaspettata da parte del Governo, che solo apparentemente toglie da una parte ed aggiungere dall'altra. Basti pensare, infatti, che l'anatocismo bancario è stato eliminato dal mese di gennaio 2012 ed è stata ridotta anche la misura percentuale dell'aggio esattoriale, che è passato dall'8% al 6% per tutti i concessionari della riscossione.

Modalità di applicazione degli interessi: ora e dopo la nuova normativa

Allo stato attuale, se il debitore-contribuente omette di pagare una cartella di pagamento entro il termine decadenziale di 60 giorni dall'avvenuta notifica, si applicano gli interessi moratori sulla somma-debito iscritto a ruolo (ovvero sull'imposta), ma non si applicano interessi sulla sanzione e sugli interessi moratori maturati nel tempo.

Al contrario, la nuova norma renderà applicabili gli interessi moratori, che ora sono fissati nella misura del 4,88%, anche su sanzioni ed interessi maturati.

In tal ultimo modo, le cartelle Equitalia (o della So.Ge.T., ecc) saranno molto più esose, considerando che gli interessi moratori saranno dovuti anche nell'eventualità in cui il cittadino-contribuente abbia proposto una istanza di rateazione all'agente della riscossione (Equitalia) successivamente al decorso del termine di 60 giorni per il pagamento della cartella.

in questo caso, gli interessi saranno calcolati dal giorno della notifica della cartella di pagamento fino alla data di presentazione della richiesta di dilazione di pagamento "a rate".

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