Il contribuente ha a disposizione degli strumenti che gli consentono di far valere errori o illegittimità presenti negli atti di accertamento ricevuto. Ciò anche in virtù del principio del favor rei che è invocabile per gli atti (non definitivi) con cui sono state irrogate le sanzioni prima del 01.01.2016. Infatti è lo stesso Dlgs n 158/15 di riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario a prevedere tale prescrizione. Una 1° possibilità offerta al contribuente è quella di presentare istanza di autotutela nei confronti anche dell’Inps e diEquitalia.

Il ricorso in autotutela (esente da bollo) può esser presentato con PEC o R/R. La presentazione dell’istanza non sospende il termine per impugnare l’atto. Se l’ufficio accoglie anche parzialmente l’istanza in autotutela, il contribuente potrebbe accettare l’atto impositivo mediante acquiescenza, rinunciando cosi’ al ricorso.

Modalità di presentazione dell’istanza di autotutela e mediazione

La parte può anche richiedere la sospensione degli effetti dell’atto. L’amministrazione una volta ricevutal'istanza ha il potere di ritornare sulle sue decisioni modificando o annullando gli avvisi di accertamento emessi. In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione ha un obbligo di restituzione al contribuente delle somme indebitamente riscosse.

Qualora invece sia pendente già una causa di impugnazione, la stessa automaticamente viene dichiarata per cessata materia del contendere. Bisogna distinguere fra revoca riferibile agli atti affetti da vizi di merito e annullamento riguardante gli atti affetti da vizi di legittimità. Qualora l’amministrazione dovesse invece rigettare il ricorso il contribuente può sempre:

  • presentare ricorso o proseguire il ricorso già pendente;
  • in caso di scadenza dei termini è possibile impugnare il diniego di autotutela.

Occorre ricordare che l'istanza in autotutela e il ricorso in sede giudiziaria sono due rimedi distinti ed autonomi, in ogni caso èbene presentare ricorso prima che scadano i relativi termini.

Oltre all’istanza di autotutela il contribuente può anche avvalersi dell’istituto della mediazione, che è diventata obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20mila euro. In questa sede infatti il contribuente può presentare reclamo entro il termine di proposizione del ricorso chiedendo all’amministrazione la rideterminazione della pretesa erariale.

La procedura del reclamo deve concludersi entro 90 giorni. Qualora l’ufficio dovesse accogliere il reclamo, senza rigettarlo o formulare una nuova proposta di mediazione, il contribuente dovrà versare l’importo entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In tali ipotesi, se si tratta di sanzioni tributarie, queste saranno ridotte al 60% .

L’accertamento con adesione e conciliazione

Un’altra possibilità offerta al contribuente è quella di presentare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, un’istanza di accertamento con adesione. L’obiettivo è la rideterminazione del reddito accertato o il ricalcolo delle sanzioni secondo la normativa più favorevole. In caso di perfezionamento dell’adesione, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni rideterminate ad un 1/3 del minimo edittale.

Riguardo alla conciliazione giudiziale, se l’accordo viene raggiunto entro il 1° grado di giudizio le sanzioni verranno ridotte al 40% del minimo. Se invece l’accordo avviene nel 2° secondo grado di giudizio, le sanzioni sono ridotte nella misura del 50% del minimo.