Tutti i debiti, anche quelli con il fisco ed in particolare le cartelle di pagamento hanno un termine di prescrizione cioè una data di scadenza, oltre la quale il Fisco non può più chiedere nulla. Per contestare una cartella di pagamento prescritta è quindi necessario innanzitutto conoscere i termini e poi verificare quali sono i rimedi più idonei alla contestazione. Sebbene non tutte la cartelle si prescrivono in 10 anni, allo stesso modo qualora il contribuente dovesse fare opposizione contro una cartella la cui prescrizione è di 5 anni, perdendo però la causa, si produce l’effetto di un aumento della prescrizione proprio perché passa da 5 a 10 anni.

Ricordiamo inoltre che la prescrizione di una cartella è strettamente legata al credito indicato nella cartella stessa, al tipo di tributo o di sanzione fatto valere e all’ente creditore. Il termine di prescrizione una volta interrotto ricomincia a decorrere qualora Equitalia invia un sollecito di pagamento o un preavviso di fermo o di ipoteca che rinnova la richiesta di pagamento. La prescrizione, il più delle volte, decorre dalla data in cui l’importo è dovuto.

Questi i termini di prescrizione dei principali tributi

Le cartelle esattoriali che si prescrivono nel termine breve di 5 anni sono quelle che riguardano:

  • multe stradali;
  • contributi previdenziali per la gestione separata;
  • contributi Inps e Inail successivi al 1° gennaio 2016 e contributi minori;
  • imposte locali come Imu, Ici, Tasi, Tarsu, Tari,
  • sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi

Tutte le altre cartelle si prescrivono sempre in 10 anni(canone Rai,IRPEF, IVA, Ires, Imposta di registro, diritti camera di commercio).

Fa eccezione solo il bollo auto che si prescrive in 3 anni.

Quali sono i rimedi da proporre contro le cartelle prescritte?

Sono 2 i principali rimedi esperibili: il ricorso giurisdizionale e l’istanza in autotutela chiedendo lo sgravio. La richiesta per entrambi può essere inviata con PEC o con raccomandata A/R.

  • Il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento di un debito prescritto, rivolgersi al giudice competente. Qualora sia già iniziato un pignoramento il ricorso con cui si chiede di sospendere il pignoramento va prima presentato al giudice dell’esecuzione. Altrimenti la competenza spetta al giudice di Pace per le multe; alla commissione tributaria per tasse e le imposte, anche locali; al Tribunale ordinario per il canone dell’acqua, Il ricorso è esperibile solo per i crediti prescritti
  • L’istanza in autotutela invece deve essere inviata tramite un foglio di carta semplice (senza bolli)sia all’ufficio di Equitalia sia all’ente titolare del credito. Nel caso di bollo auto, l’ente titolare del credito è la Regione, nel caso imposta sui rifiuti è il Comune, nel caso di contributi previdenziali, è l’Inps.L’istanza di autotutela deve in ogni caso evidenziare di aver ricevuto, in una determinata data, la cartella di pagamento senza la spedizione di una intimazione di pagamento. Quest’ultima, qualora venisse notificata può essere a sua volta impugnata se Equitalia non dovesse rispondere o dovesse rigettare l’istanza. Ricordiamo che l’istanza in autotutela non interrompe i termini per presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica. E’ possibile impugnare anche l’estratto di ruolo.

Per altri aggiornamenti sul tema potete premere il tasto Segui accanto al mio nome