Ecco tutte le agevolazioni fiscali delle quali potranno usufruire i cittadini nell'anno 2016 per quel che riguarda la ristrutturazione dell'abitazione o l'acquisto di una nuova casa. Tutti i contribuenti che vorranno sostituire la caldaia potranno effettuare l'intervento con le agevolazioni riservate ai lavori di ristrutturazione, perché si tratta di una componente fondamentale per il riscaldamento che rientra nella manutenzione straordinaria.

Sanitari e vasca da bagno: ecco la situazione

La sostituzione dei sanitari e della vasca da bagno non è agevolabile fiscalmente, perché si riferisce alla manutenzione ordinaria.

L'unico modo per poter usufruire della detrazione fiscale è quello di sostituire i sanitari insieme ad altri lavori di ristrutturazione come per esempio il rinnovamento completo dell'impianto idraulico con materiali più moderni. In questo modo si può far rientrare la sostituzione dei sanitari nei lavori ed anche la vasca da bagno, che abbia o meno lo sportello apribile, sebbene questo intervento elimini le barriere architettoniche. Per stabilire l'importo deducibile di un garage di proprietà di due persone bisogna fare riferimento alla quota di percentuale di ognuno, perché può essere considerato di entrambi in base alla percentuale di possesso.

Detrazioni per la casa fino a 300.000 euro

L'ammontare massimo sul quale si può usufruire della deduzione del 20% è di 300.000 euro in base al Decreto Legislativo numero 133 del 2014, chiamato anche decreto sblocca Italia, che riguarda tra le altre cose la semplificazione della burocrazia con la digitalizzazione del paese, la realizzazione di opere pubbliche e di interventi per il dissesto idrogeologico.

Sarà possibile avere la riduzione del 20% su 300.000 euro anche nel caso in cui si acquistano più abitazioni e gli interessi passivi vanno rapportati ad una quota non superiore a questa cifra. Per calcolarli bisogna tenere in considerazione gli importi pagati e non quelli calcolati nell'anno fiscale e se ne può usufruire per tutta la durata del mutuo.

La detrazione vale anche in caso di contratto di locazione a canone concordato nella misura di anni 6 + 2. I condomini minimi possono usufruire delle detrazioni fiscali per quel che riguarda gli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico anche senza richiesta del codice fiscale, sempre che i bonifici siano stati assoggettati alla ritenuta d'imposta.