Quando si parla di detrazioni al 50% o 65%, i contribuenti, ma anche le aziende, non sanno sempre che le detrazioni al 50% non sono cumulabili con le detrazioni al 65%.Questo significa che, se in un anno si effettuano lavori di ristrutturazione come il rifacimento della pavimentazione e la sostituzione degli infissi, si può portare in detrazione soltanto uno dei due lavori in quanto uno rientra nella categoria ristrutturazioni e l’altro in quella del risparmio energetico.

Spesso le informazioni che arrivano ai contribuenti sono contraddittorie in quanto viene detto loro che è possibile richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi, sia l’una che l’altra detrazione.

Il contribuente si ritroverà a dover decidere quale spesa conviene detrarre e, nel caso si decida di compilare autonomamente il 730 precompilato, potrebbe cadere in errore vedendosi recapitare, negli anni successivi, la cartella dell’Agenzia delle Entrate che richiede il rimborso delle detrazioni date ma non dovute.

Cosa dicono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate sono scaricabili le istruzioni sulle detrazioni di ristrutturazione e risparmio energetico che riportano, a pagina 18, il seguente testo:

“[…] Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale”.

Caso diverso è il bonus mobili la cui detrazione del 50% è riconosciuta nel momento in cui si eseguono lavori di ristrutturazione, sia nel caso in cui si eseguono lavori di risparmio energetico. Da tenere presente, però, che l’acquisto dei mobili deve essere effettuato in un momento posteriore l’inizio dei lavori per il risparmio energetico; non è necessario invece nel caso di lavori di ristrutturazione.

È facile cadere in inganno e chiedere poi all’intermediario perché non hanno detratto tutto quello “che c’era” da detrarre.