Dalla Cassazionegiunge una modifica significativa per i contribuenti: stando al nuovo orientamento della Suprema Corte, le cartelle di Equitalia si prescriveranno in 5 anni, e non più in 10 come avveniva in precedenza.Si tratta, in particolar modo, di crediti di natura fiscale (Iva, Irpef, ecc.) e di natura contributiva e previdenziale, come le somme dovute all'Inps o all'Inail.
Un cambiamento importante che dimezza i tempi di attesa per i contribuenti, e che rende più difficile il percorso di riscossione del tributo da parte dell'ente. La pronuncia della Cassazioneè stata ripresa anche dalla Commissione Tributaria regionale di Catanzaro, che con la sentenza 173/2016 ha confermato la prescrizione breve in cinque anni.
La prescrizione delle cartelle di Equitalia
Come già anticipato, la Cassazione ha confermato la prescrizione di 5 anni quando ci si trova di fronte ad una cartella di pagamento notificata dall'ente per la riscossione (ad esempio Equitalia).Resta, invece, di 10 anni il periodo per la prescrizione, quando si parla di una sentenza o di un altro provvedimento di un giudice divenuto oramai definitivo, e questa circostanza potrebbe verificarsi nel caso in cui un contribuente presenti ricorso ed il giudice gli dia torto. Questa eventualitàdovrebbe far desistere le persone dal presentare ricorsi infondati.
La Suprema Corte ha inoltre spiegato che la prescrizione di dieci anni si riferisce solo a titoli di accertamento – condanne divenute definitive - e non invece alle cartelle esattoriali.
Come far valere la prescrizione breve
Stando a quanto detto, il contribuente potrebbe adottare uno stratagemma in sede processuale.Il debitore potrebbe citare in causa solo Equitalia, omettendo la citazione nei confronti dell'ente titolare del credito:in questi casila legge prevede che sia Equitalia a dover chiamare in causa l'ente creditore.
L'eccezione di prescrizione è tra quelle contestazioni che richiedono la chiamata in giudizio dell'ente titolare del credito.Equitalia, però, non sempre applica questa strategia processuale, resistendo in modo passivo al ricorso del contribuente.Una strategia disinteressata, a tutto appannaggio del contribuente.
Infatti, così facendo, l'ente titolare del credito non potrà assolvere all'onere della prova con il deposito del titolo originario, e il debitore vincerà la causa poiché in sua mancanza, la prescrizione sarà quella di 5 anni.