Il 15 aprile i contribuenti italiani potranno visualizzare ed iniziare a controllare il 730/2016 in versione precompilata, quello cioè che troveranno nel proprio cassetto fiscale. La presentazione della dichiarazione però, potrà iniziare ad essere espletata solo dal 2 maggio e fino al 7 luglio, anche se pare che la proroga al 23 luglio sia già una seria opzione. Da maggio si inizierà anche a trattare del secondo modello fiscale, il Modello Unico Persone Fisiche. I due modelli permettono a tutti i contribuenti di dichiarare i propri redditi dell’anno di imposta 2015.

Non tutti però sono tenuti alla presentazione, vediamo le regole valide quest’anno per capire se è possibile evitare la dichiarazione.

730 e Modello Unico, come scegliere

Il 730 è il modello più utilizzato dai lavoratori dipendenti perché è quello più semplice da fare e più rapido nei conguagli. Il 730 è in due versioni, il precompilato e l’ordinario, e se per il primo, il contribuente è tenuto a controllare l’esattezza dei dati preinseriti ed eventualmente correggerli ed implementarli, per il secondo invece dovrà inserirli di sana pianta lui. Per entrambe le fattispecie di modello, nessun calcolo è a carico del contribuente, se si esclude il sommare, tipologia per tipologia, le varie spese che porta in detrazione.

Con il 730, i conguagli di imposta vengono risolti direttamente in busta paga, con prelievi o rimborsi direttamente con stipendio o pensione. Il modello Unico invece viene presentato da chi ha redditi di impresa, di lavoro autonomo e così via, calcolando la maggiore o minore imposta e nel caso a debito, versare con F24 il dovuto.

Anche per il 2016, i lavoratori che hanno perso il proprio lavoro e quindi si trovano senza datore di lavoro, possono presentare lo stesso il 730, nella versione senza sostituto e nel caso siano a credito, ricevere i rimborso direttamente dal Fisco, ma in maniera più celere rispetto ai tempi previsti dal Modello Unico.

Esonero per tipo olimite di reddito

Non tutti i contribuenti sono tenuti alla dichiarazione dei redditi perché la normativa prevede casi di esonero. Per il 2016 sono esonerati dal presentare la dichiarazione coloro che hanno prodotto nel 2015 redditi di lavoro dipendente o pensione, corrisposti da un unico datore di lavoro che ha effettuato i conguagli. Questi risultano esonerati anche se oltre al reddito da lavoro, abbiano anche il reddito della casa di abitazione e delle pertinenze ad essa collegate. Non deve presentare nulla il contribuente con seconda casa non locata, a condizione che questa non si trovi nel comune della prima casa.

Esonero per i contribuenti che hanno contratti di lavoro come i Co.co.co o a progetto, che svolgono lavori socialmente utili o che hanno redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui Bot) o ritenuta alla fonte (interesse sui conti bancari).

Esenti i titolari di redditi assistenzialistici, come il reddito minimo, pensioni sociali, invalidità e così via.Perl'esoneroper limite reddituale,bisogna sapere che non è tenuto colui che ha un reddito 2015 (anno intero da 365 giorni), di lavoro fino ad € 8.000 e pensione fino a 7.500. La casa di abitazione e le pertinenze non concorrono a formare queste soglie. Anche chi ha redditi assimilati al lavoro dipendente, come le attività autonome occasionali o di libera professione, non è tenuto alla dichiarazione se tali redditi non superano € 4.800. Anche questi soggetti però, nel caso in cui abbiano da scaricare qualcosa o abbiano trattenute da recuperare, possono presentare lo stesso il 730.