La normativa consente di applicare le detrazioni fiscali per le spese di istruzione, sia per i costi scolastici che universitari. Lo prevede la legge 107 del 13 luglio 2015. Occorre comunque porre attenzione ai limiti precisi imposti dall'Agenzia delle entrate, che specifica gli importi massimi detraibili.
Infatti, per ciascun studente si può detrarre fino ad un massimo di 76 €. La detrazione si calcola su un importo annuo fino a 400 € per chi frequenta sia il primo ciclo di istruzione delle scuole dell'infanzia, sia le scuole di istruzione di secondo grado.
Nello specifico, la normativa fa riferimento esplicito ai costisostenuti per la frequenza scolastica.
Le detrazioni fiscali possibili per le spese di istruzione
Tra le detrazioni fiscali per le spese di istruzione rientrano ad esempio le quelleper la mensa scolastica, anche qualora il servizio sia fornito dal Comune o comunque da soggetti diversi dalla Scuola. Sono detraibili anchegli importi pagatiper i servizi integrativi come il pre e post scuola o l'assistenza al pasto. All'imponibile detraibile si possono sommare anche le rettedi iscrizione, le Tasse o le spese di frequenza.
Per quanto riguarda le spese universitarie, sono detraibili, secondo un importo individuato ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, anche quelle che riguardano corsi di specializzazione o perfezionamento, master post laurea (che siano gestiti da Istituti Universitari pubblici o privati) e i corsi di dottorato di ricerca.
Sono detraibili i costi per i test di ammissione ai corsi di laurea, dei conservatori musicali, nonché i costi sostenuti nelle Università Pontificie e per i corsi seguiti presso università telematiche.
Tra le spese detraibili ci sono i contributi volontari, a patto che siano spesi per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell'offerta formativa e che siano attestati da bonifici bancari o postali.
Sintesi spese detraibili
- Iscrizione e frequenza
- Mensa
- Servizi pre e post scuola
- Assistenza pasto
- Contributi volontari
Costinon detraibili
Non tutte le spese sostenute sono detraibili. Tra queste non ci sono i costi legati al trasporto, anche quando lo Scuolabus fosse chiamato a sopperire alla mancanza di collegamenti pubblici. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la detrazione sul trasporto scolastico condurrebbe a disparità con chi usa bus di linea.
Nonostante ciò, esistono comunque dei rimborsi viaggio o esenzioni che i comuni mettono a disposizione soprattutto per chi ha maggiori difficoltà economiche.
Tra le spese non detraibili ci sono quelle sostenute per la cancelleria ed i libri scolastici che, a dirla tutta, rappresentano la voce più consistente assieme alle spese di viaggio. Anche in questo caso, esistono delle agevolazioni che consentono dei rimborsi sull'acquisto dei libri messi a disposizione dai comuni.
Non sonodetraibili le more sui ritardi dei pagamenti delle tasse.
Non è prevista nessuna detrazione per spese sostenute per titoli di studio conseguiti all'estero.
Spese non detraibili
- Spese di viaggio
- Cancelleria e libri scolastici
- More sulle tasse
- Spese per titoli conseguiti all'estero