Gli Autovelox? Sono forse gli strumenti più odiati dagli automobilisti italiani, che subiscono ogni anno un vero e proprio salasso a causa loro. Così, quando arrivano notizie come questa, sono in molti a sorridere: secondo il giudice di pace di Vigevano, all’interno dei centri abitati le multe per eccesso di velocità, rilevato con gli autovelox inseriti nelle apposite colonnine, devono essere annullate, se lo strumento non è controllato con un presidio da una pattuglia. Ma vediamo nello specifico come sono andate le cose nella sentenza numero 334/2015, che ha annullato un verbale della polizia locale di Garlasco, in provincia di Pavia.

Autovelox: le parti in causa

L’automobilista colpito dalla multa nel suo ricorso "eccepiva l’illegittimità del verbale per la mancata contestazione immediata della violazione e per il mancato presidio della postazione da parte degli accertatori”. La polizia locale rispondeva per voce del sindaco di Garlasco, sostenendo nelle sue deduzioni che “l’apparecchiatura è presidiata comunque da pattuglia automontata che effettua normali controlli nelle immediate vicinanze della colonnina e controlla il regolare funzionamento dello strumento”.

Autovelox: la sentenza del giudice

Nella sentenza, che richiama l’articolo 345 comma 4 del regolamento d’esecuzione del codice della strada, da un lato il giudice di pace di Vigevano ha motivato la sua decisione sostenendo che, come nel caso proposto dal ricorrente, le postazioni di questo tipo, quando si trovano in centro abitato, devono essere presidiate e gestite dai competenti organi di polizia stradale.

Dall'altro, ha sostenuto che le apparecchiature elettroniche utilizzate allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di velocità devono essere nella disponibilità dei suddetti organi di polizia stradale. Queste disposizioni, come riporta anche lo Studio Cataldi sul suo sito, devono essere applicate in modo tassativo. La polizia locale di Garlasco invece, secondo il giudice di pace, non aveva applicato queste disposizioni.

Nel verbale elevato all’automobilista non erano presenti, infatti, precise e indicative annotazioni in merito alla corretta applicazione di quanto previsto dall’articolo 345 al comma 4 del regolamento d’esecuzione del codice della strada. E quindi il magistrato ha annullato il verbale e ha condannato il sindaco di Garlasco a rimborsare all’automobilista le spese d’iscrizione al ruolo della causa. La cifra rimborsata? Solo 43 euro; ma volete mettere la soddisfazione?