Si continua a parlare di definizione agevolata, comunemente detta 'rottamazione', che permette di pagare gli importi dei ruoli affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2016. Tra i beneficiari di tale maxi-sanatoria ci sono anche i debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016. La rottamazione o più realisticamente condono Equitalia sulle cartelle esattoriali riguarderà quindi tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore. Sono espressamente dalla rottamazione però l’iva all’importazione, i crediti da condanna per sentenze della Corte dei Conti; le sanzioni amministrative del Codice della Strada e pecuniarie di natura penale.

C’è da dire anche che anche le Casse dei professionisti potrebbero essere escluse dalla rottamazione Equitalia 2017 che sono intenzionate d ottenere la sospensione della definizione agevolata per i debiti contratti dagli iscritti. Fra i motivi principali quello più importante sarebbe riconducibile al fatto che la rottamazione delle cartelle e il taglio di interessi e sanzioni graverebbe sui conti del bilancio della Casse. Inoltre viene ritenuto illegittimo l’intervento pubblico sugli enti privati

Ecco le scadenze che bisogna tenere bene a mente

Per quanto riguarda i termini previsti dal D.L 193/16 occorre ricordare che:

  • che entro e non oltre il 31.03.2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;
  • entro il 15.12.2017 dovrà essere versato almeno il 70% del debito e pagata la 3^ rata;
  • entro settembre 2018 il pagamento rateale dovrà essere concluso. Sono comunque previste un massimo di 5 rate (di cui 3 nel 2017 e 2 nel 2018. ).

Nel portale di Equitalia é inoltre già disponibile il modello ufficiale di domanda denominato modello DA1.Tale modello va compilato ed è possibile presentarlo anche tramite delegato via Pec.

Il contribuente può quindi “domiciliarsi” presso un delegato, previa compilazione di una delega. Equitalia comunque entro il 24 aprile comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute e le scadenze delle eventuali rate e invierà i bollettini RAV precompilati. E’ possibile attivare anche la domiciliazione bancaria o provvedere al pagamento direttamente allo sportello di Equitalia.

lL ritardo nel pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata

Rinuncia alla istanza Rottamazione cartelle e ritorno al passato

Il contribuente che ha presentato istanza di rottamazione può proseguire invece nel pagamento degli importi originari già precedentemente rateizzati semplicemente con un atto di rinuncia.

In questo caso dunque il contribuente che ha presentato la dichiarazione/richiesta di rottamazione può rinunciarci, entro e non oltre il 31 Marzo 2017. In caso contrario può comunque decadere dalla rottamazione non pagando la prima od unica rata. Le somme già versate verranno trattenute a titolo di acconto sul dovuto.

Effetti in caso di pignoramento e pluralità di domande

Ebbene ricordare a tutti i contribuneti che dopo la domanda di adesione Equitalia dovrà bloccare ogni possibile e futura azione esecutiva e cautelare e non può proseguire con quelle già intraprese, salvo che le medesime non siano già in fase avanzata. Il contribuente può presentare più dichiarazioni di adesione per singoli ruoli e per singole cartelle.

C’e da dire infine che nella rottamazione per debiti in diverse regioni possono rientrare insieme tutti i ruoli. Occorre precisare però che l’istanza va presentata alla sede di Equitalia dove il contribuente ha domicilio fiscale. L’erede che aderisce alla rottamazione può inoltre beneficiare dello storno degli interessi di mora.