Abbiamo già visto nel precedente articolo quando la notifica via PEC è nulla. In questo articolo invece analizziamo un problema attinente alla notifica tramite il servizio postale. La cassazione con la recentissima sentenza n. 5077/17 ha precisato che se il contribuente disconosce tempestivamente la conformità all’originale della copia della cartolina di ricevimento, la notifica sarà nulla a meno che l’agenzia delle entrate non esibisca l’originale.

La prova della notifica degli atti presupposti

Nel caso di specie era stata impugnata una cartella di pagamento ed era stata contestata la mancata notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento).

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, invece la CTR aveva dato ragione all’Agenzia delle entrate appellante sulla scorta della mancata impugnazione degli avvisi di accertamento presuntivamente notificati prima della cartella esattoriale. In affetti l’Agenzia delle entrate aveva affermato di aver notificato gli avvisi di accertamento ad un familiare convivente e, a prova di ciò, aveva prodotto le copie fotostatiche delle ricevute di notifica a/r. Invece il contribuente fin dal giudizio di primo grado aveva contestato la non conformità all’originale delle copie prodotte. Però su tale circostanza la CTR non si era pronunciata. La ricevuta della notifica rappresentava per l'agenzia delle entrare l’unica prova della conoscenza degli atti da parte del ricorrente il quale però le aveva disconosciute.

Il principio enunciato dalla Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 5077 del 28.02.2017 ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva contestato, tra le altre eccezioni, anche la conformità all’originale della ricevuta di notifica dell’accertamento. Gli ermellini hanno statuito che in tal caso l’agenzia delle entrate ha l’onere di esibire l’originale della ricevuta a pena di nullità dell’accertamento e degli atti conseguenziali.

La problematica afferente al caso ruota intorno all’art 2719 c.c. che testualmente dispone: “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che in base all’art.

2719 c.c. in caso di disconoscimento delle copie fotografiche di scritture, la parte che intende avvalersene ha l’onere di produrre gli originali. Il principio va applicato sia alle fotocopie di documenti sia in relazione alla autenticità delle scritture o sottoscrizioni. In pratica una fotocopia (non autenticata) si considera riconosciuta e quindi può costituire valida prova documentale fintanto che non venga disconosciuta dalla prima udienza o nella prima difesa successa alla produzione. In caso di disconoscimento, per vincere l’eccezione è necessario produrre in giudizio il documento originale (la ricevuta di notifica). Resta salva la possibilità per il giudice di accertare anche con altre modalità la conformità all’originale.

L’agenzia delle entrare, non avendo prodotto le ricevute in originale, non è riuscita pertanto a dimostrare la notifica dell’accertamento, con la conseguente declaratoria di nullità anche della cartella di pagamento fondata proprio su quegli atti presupposti. Oltre all’accoglimento del ricorso i giudici hanno anche condannato l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese di lite dei tre gradi di giudizio. Per restare aggiornato sulle novità di diritto, lavoro ed economia premi il tasti Segui accanto al nome.