Con l'istituto della definizione agevolata, nota al pubblico come "rottamazione delle cartelle esattoriali", il debitore che ha ricevuto un ruolo da parte dell'agente di riscossione, può definire la sua posizione debitoria verso il Fisco attraverso il pagamento integrale, o tramite rateizzazione, entro il limite massimo di cinque rate tra il 2017 e il 2018 calcolate solo sul capitale, gli interessi e l'aggio dovuto, beneficiando quindi dell'azzeramento totale di sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e interessi di mora.
I carichi esclusi dalla rottamazione delle cartelle
Con la circolare n.2/E dell'8/03/2017, l'Agenzia delle Entrate elenca i carichi che sono esclusi dalla definizione agevolata, e che quindi non dovranno far parte dell'istanza di presentazione.
Il comma 10 del decreto indica, tra i casi in cui non è possibile per il debitore avvalersi della definizione agevolata, i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato dell'Unione Europea, in uno Stato estero che aderisce alla Convenzione OCSE, o in un Paese estero con il quale è in vigore una convenzione in materia di assistenza alla riscossione. Come ricorda la circolare, ciò è valido anche se tale disposizione non risulta citata tra le norme del decreto di riferimento.
Tali somme, infatti, non possono essere definite per il tramite del nuovo istituto della definizione agevolata, poiché non rientrano nella disponibilità dell'Italia, analogamente a quanto previsto per le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, espressamente indicate nel comma 10.
Sono esclusi dalla "rottamazione delle cartelle" anche i crediti sorti a seguito delle pronunce della Corte dei Conti, le multe, le sanzioni sorte a seguito di provvedimenti o di sentenze penali di condanna.
Devono, inoltre, essere considerati esclusi anche i carichi che riportano sanzioni diverse da quelle originate per violazioni di natura tributaria.
In ultimo, la circolare ricorda che non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria e fornisce due esempi a tal riguardo: le sanzioni amministrative per l’impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione da parte del datore di lavoro, e le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici/privati per l'irregolare conferimento di incarichi a dipendenti della pubblica amministrazione.
Sono invece da considerarsi sanzioni amministrative tributarie - quindi definibili in forma agevolata - quelle verso gli intermediari incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi.