Con la sentenza n° 22866 del 29 settembre 2017 la Corte di Cassazione consolida un principio che farà certamente discutere in questi tempi di crisi economica. In pratica, il Supremo Collegio ha stabilito che le cartelle esattoriali inviate a mezzo di raccomandata a/r sono pienamente valide ed efficaci nei confronti del contribuente moroso anche se prive della relata di notifica e della firma del funzionario. L'obiettivo della norma, posto alla base di tale decisione, sarebbe quello di scoraggiare i contribuenti - debitori dall'appellarsi a vizi di forma poco convincenti per non pagare il dovuto.

Il perché della mancanza della relata di notifica

Secondo quanto espresso dal Giudice di legittimità non è strettamente necessario che la cartella esattoriale venga notificata esclusivamente tramite ufficiale giudiziario. Secondo il Supremo Collegio la legge consente anche l'invio diretto. Basta che l'agente della riscossione utilizzi un mezzo di trasmissione tracciabile come la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Infatti, in questo caso la firma per ricezione del ricevente dell'avviso di ricevimento che viene rinviato al mittente conferma l'avvenuta notifica. Anche perché il menzionato avviso viene controfirmato dall'ufficiale postale ad ulteriore conferma dell'avvenuta ricezione. L'ufficiale postale, per di più, su richiesta del mittente, può certificare l'identità tra destinatario della missiva e ricevente.

Inoltre, la legge impone che il soggetto responsabile della riscossione mantenga nei propri archivi, cartacei o informatici, per cinque anni, l'evidenza dell'invio della cartella. Questo perché in caso di richiesta da parte del contribuente o dell'amministrazione procedente possa esibirla.

Infine, va precisato che, con l'eventuale impugnazione dell'atto mancante di notifica da parte del contribuente, quest'ultima risulta sanata.

Infatti, in questo caso, ci troviamo di fronte a un caso di nullità sanabile in via amministrativa.

L'ipotesi della mancata firma del funzionario

Dal punto di vista della validità degli atti, spiega la Corte di Cassazione , le cartelle esattoriali non richiedono, necessariamente, che sia posta in calce la firma del funzionario competente.

Questo perché, secondo il Giudice di legittimità, è sufficiente che l'atto sia indubbiamente riferibile all'autorità che lo ha emesso.

La firma del funzionario competente è elemento essenziale e imprescindibile dell'atto solo quando è espressamente richiesta dalla legge. Cosa che non avviene per le cartelle di pagamento. Per le cartelle esattoriali la legge prevede esclusivamente l'intestazione ad un funzionario. Di conseguenza, un eventuale impugnazione che si basi, esclusivamente, sulla mancanza di uno o entrambi degli elementi qui considerati, spiega il Supremo Collegio, verrebbe, in ogni caso, rigettata con l'eventuale condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio.