I contribuenti hanno, da oggi, un'arma in più contro le pretese creditorie dell'Agente della Riscossione, sopratutto se queste sono vessatorie e illegittime. Con la sentenza n°13537/2017, infatti, per il Giudice di Pace di Napoli l'opposizione ad una cartella esattoriale può arrivare a ricomprendere, in sintesi, anche il risarcimento danni da stress. Vediamo di capire quali sono le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali si è arrivati ad una simile pronuncia da parte di un organo giudiziale monocratico.

Le motivazioni della decisione

Secondo quanto espresso nelle motivazioni della sentenza il risarcimento del danno da stress deve considerarsi connaturato al fatto specifico, o, come si una dire con terminologia giuridica mutuata dal latino, in re ipsa. In pratica l'ansia e lo stress generati dalla necessità di approntare una difesa contro un'atto dell'amministrazione finanziaria, per di più illegittimo in quanto già annullato da una precedente decisione, sono sufficienti per pretendere il risarcimento.

Questo è stato calcolato effettuando una valutazione equitativa del tempo e del denaro perduto dal contribuente per reagire alla infondata pretesa dell'amministrazione finanziaria. Tanto più che questa, per legge, era tenuta ad interrompere immediatamente ogni azione a seguito dell'annullamento.

Il caso riguardava un professionista che si era visto recapitare, in tempi diversi e dopo che una precedente pronuncia giudiziale aveva confermato l'annullamento, due cartelle di pagamento per la stessa violazione delle norme del Codice della Strada. La sentenza, inoltre, è di particolare pregio in quanto mette in evidenza alcuni principi utili in caso di opposizione e sulla forma che questa deve assumere in base al disposto dell'articolo 615, comma 1, del Codice di Procedura Civile.

I principi evidenziati in tema di opposizione

Facendo riferimento alla norma del Codice di Procedura Civile richiamata sopra e a precedenti massime della Corte di Cassazione, il Giudice di Pace di Napoli ha evidenziato come anche il semplice estratto del ruolo può essere oggetto dell'opposizione e questo proprio in funzione del fatto che il ruolo stesso è impugnabile.

Inoltre, come avvenuto nel caso qui esaminato, tale genere di opposizione è esperibile esclusivamente quando si vuole contestare non la validità di un atto dell'amministrazione finanziaria, bensì il fatto che tale atto non poteva essere legittimamente compiuto in quanto estinto per un fatto successivo suo proprio.

Infine, viene precisato che l'opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma, del Codice di procedura Civile non soggiace ai termini di ammissibilità previsti dall'articolo 205 del Codice della Strada.

Infatti, questo tipo di opposizione deve essere attuata prima che l'esecuzione abbia inizio e, di conseguenza, può lecitamente essere presentata davanti al Giudice di Pace. Solo successivamente in caso di positivo avvio dell'esecuzione la competenza sarà di tale giudice.